M5S. Caschili escluso, ma probabilmente verrà riammesso

20 Dicembre 2018
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Andrea Pubusa

 

Ci si chiederà come mai il M5S non si è rivolto al Tar per far annullare l’esclusione del loro candidato alla Camera alle suppletive di Cagliari, ma,  come ha annunciato in una nota stampa, ha presentato reclamo all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, costituito presso la Corte di Cassazione? Non esiste un giudice in questi casi? Non è questa disciplina incostituzionale? Vale la pena per i non addetti ai lavori illustrare la questione.
E’ pacifico (artt.   126   e   129   del   codice   del   processo amministrativo), che il  giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di  operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e  all’elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti  all’Italia,  ma  non  anche  in materia di elezioni “politiche” nazionali.
Tali  norme  delimitano  con  chiarezza  l’ambito  di  estensione  della  giurisdizione  amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie – come  quella  di Caschili - concernenti l’esclusione della sua candidatura dalle elezioni politiche suppletive di Cagliari e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati.
Peraltro,  la  legge  delega  n.  69  del  2009,  nell’ambito  del  riassetto   del   processo amministrativo, aveva conferito al Governo il potere di introdurre “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, ma non è stata, sul punto, esercitata.
Esclusa  la  giurisdizione  del  giudice  amministrativo, ci si chiede a chi rivolgersi? In realtà i  mezzi  di  tutela contro i provvedimenti riguardanti la Camera (e il Senato) contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati  adottate  dall’Ufficio  centrale  circoscrizionale,  può  essere  proposto  ricorso all’Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione (art. 23, D.P.R. n. 361 del 1957) .
È,  altresì,  attribuita  espressamente  alla  Camera  dei  Deputati (art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957), la competenza a pronunciare il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, e ciò coerentemente con la previsione di cui all’art. 66 Costituzione, ai sensi del quale “Ciascuna Camera giudica dei titoli  di  ammissione  dei  suoi  componenti  e  delle  cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
Il  contenzioso   pre-elettorale  è,  dunque,  ripartito  tra  l’Ufficio  centrale  nazionale – competente  per  quanto  concerne  le  controversie  relative  alla  esclusione  di  liste  e candidature – e  le  Assemblee  della Camera  (e  Senato),  cui  è  attribuito  il  controllo  del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su  un  regime  di  riserva  parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento, che è organo costituzionale sovrano (cf. Corte Cost. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia (giustizia domestica, interna).
Ma è conforme alla Costituzione tutto questo? La Carta all’art. 24 garantisce la tutela giurisdizionale per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, nessuno escluso. E allorà? In questa materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale (cfr.  sent.  n.  259  del  2009)  che  ha  dichiarato  inammissibile  la  questioni  di  legittimità costituzionale delle norme  che non prevedono l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale. È stata così esclusa non soltanto la sussistenza di un vulnus giuridico di tutela in relazione  alle  situazioni  soggettive vantate  dai  candidati  ma  anche  l’esistenza di un vuoto normativo nel sistema legislativo ordinario, con la conferma che i diritti dei candidati esclusi dalla competizione elettorale  politica  sono  assistiti  dai  rimedi  giurisdizionali  davanti a  ciascuna  delle Assemblee  legislative nazionali,  competenti  a  dirimere  le  controversie  pre-elettorali, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento da parte del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Anche  la  giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione  è  orientata  in  tal  senso,  avendo precisato  che  “né  il  giudice  amministrativo  né  il  giudice  ordinario  sono  dotati  di giurisdizione” in relazione a controversie oncernenti l’ammissione e/o l’esclusione delle liste dei candidati (cfr. Cass. S.U, n. 9151 del 2008 e Consiglio di Stato), ponendo in evidenza che gli organi a cui  risulta  affidato  il  compito  di  definire  le  controversie  di  cui  si  discute,  seppure  privi della   natura giurisdizionale, sono comunque  in   grado   di   garantire   la   necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può ssimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale.
Peraltro, l’attribuzione della competenza a decidere i reclami contro le esclusioni, come quella di Caschili, delle liste e dei candidati adottate, (art. 22 del D.P.R. n. 36 1 del 1957) dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (costituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale competente) innanzi all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale (costituito presso la Corte di Cassazione), tenuto conto dalla sua composizione soggettiva (essendo i relativi membri tutti magistrati, garantisce la necessaria imparzialità e indipendenza,  in  quanto  organo  neutrale  e  titolare  di  funzioni  di  controllo  esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza.
Nel merito della vicenda non posso dir nulla in quanto non conosco il provvedimento di esclusione. Posso azzardare due considerazioni, anche alla luce della nota stampa del M5S. La prima è che la motivazione dell’esclusione pare debole. Si ricordi che esiste in generale un favor per l’ammissibilità delle candidature (si tratta di diritti politici costituzionali) e che l’esclusione sembra giustificatatazione di simboli non utilizzati nelle elezioni ordinarie, per esempio per “Progressisti sardi” non presenti alla elezioni del 4 marzo. Ma per chi come i 5stelle erano presenti a marzo e non hanno cambiato simbolo, pare ragionevole ammettere che il simbolo sia quello presentato a suo tempo per le elezioni generali. In secondo luogo, si tenga conto che alla fine decide la Camera e lì il M5S può formare intorno all’ammissione di Caschili una maggioranza vasta. Quindi, alla fine è probabile che Caschili rientri con una decisione della Camera, che è inappellabile. Vedremo.

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