Legittima difesa: un ennesimo “messaggio sbagliato” di Salvini

9 Marzo 2019
1 Commento


A.P.

Tanto rumore per nulla! Per quanto molto discussa e criticata, le deforma sulla legittima difesa ha un impatto  quasi nullo,al di là del suo effetto mediatico. Le modifiche che introduce sono ridondanti e velleitarie da molti esperti. Quali le modifiche? In sostanza son tre i cambiamenti: due al testo dell’articolo 52 del codice penale, in cui si specifica che la proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro (la modifica è l’introduzione dell’avverbio “sempre”); l’altra è l’aggiunta di un quarto comma che stabilisce che la difesa “è sempre legittima” nel caso di respingimento di un’intrusione “con violenza o minaccia”. La terza modifica riguarda invece l’articolo 55, in cui si parla del reato di eccesso colposo di legittima difesa. La riforma specifica che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione.
L’opinione comune fra esperti, magistrati e avvocati, è  che queste tre modifiche non cambieranno nulla o quasi rispetto alla precedente “riforma” del PD. Si fa, per esempio, notare che la riforma «non sembra apportare grandi innovazioni» e che «la prevista introduzione dell’avverbio di tempo “sempre” nell’ambito del comma 2 dell’art. 52 c.p. non pare poter sortire alcun effetto sostanziale sul piano applicativo». Quindi, la riforma «pare avere più una funzione politica, di affermazione di un concetto (il cittadino deve potersi sentire sicuro di agire nel lecito quando, all’interno della propria abitazione, protegge sé stesso od i propri cari), che valenza giuridica». Insomma, generalmente si osserva che gli obiettivi della riforma sono già tutti presenti nell’attuale codice penale, e che c’era non bisogno di «ricorrere a modifiche che, per molti versi, pongono e porranno problemi di legittimità costituzionale».

Anche le camere penali, a nome degli avvocati penalisti, definisce l’intera questione «pura propaganda», aria fritta. Più severan l’Associazione Nazionale Magistrati perché in alcune parti la nuova formulazione sembra limitare la possibilità dei magistrati di decidere, ma anche qui lo scopo sembra che non sia stato raggiunto. ;o pare che il presidente Francesco Minisci colga nel segno quando mete in luce l’aspetto “culturale”, “il messaggio sbagliato”, ossia che si siano ampliati enormemente i margini della legittima difesa e che quindi i magistrati non faranno più indagini o processi, un’affermazione non vera e che rischia di mettere nei guai quei cittadini che dovessero pensare di avere molto più libertà dopo l’approvazione della legge. Insomma, il messaggio si può sparare con più libertà è regressivo e pericoloso per gli stessi eventuali sparatori.
In sintesi, la deforma ribadisce cose già stabilite dalla precedente revisone del 2006, voluta dall’allora maggioranza di centrodestra: e cioè che in caso di intrusione in casa o sul luogo del lavoro il principio di proporzionalità tra offesa e difesa è sempre assicurato (in altre parole si può sparare al ladro disarmato, a patto che sia in corso un’intrusione violenta o un’aggressione). Non cambia invece il punto centrale del concetto di legittima difesa: ossia che per esserci “difesa” deve essere in corso un’aggressione. In parole semplici, sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato e incapace di fare del male non è considerato né legittima difesa né eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.
La promessa elettorale di Matteo Salvini, secondo cui chi si difende nella propria abitazione non dovrebbe essere indagato o processato, è una bufala, logica prima che giuridica. La garanzia giurisdizionale prevista dalla Costituzione vale per tutti è per tutti vale la regola che il PM è titolare dell’azione penale. Esentare un fatto di reato dalla giurisdizione è impossibile da raggiungere nel nostro ordinamento. I magistrati devono sempre indagare su furti, ferimenti, omicidi e altri fatti che potrebbero costituire reato, e sono sempre autonomi nel decidere se portare a processo un caso. La riforma non cambia questi principi, anche perché sono di rango costituzionale e dunque, per fortuna, rigidi e presidaiati dalla Cprte costituzionale.
In conslusione, Salvini anche in questo caso si segnala per la sua capacità di introdurre elementi di inciviltà nell’opinione pubblica, senza alcun reale vantaggio per la causa che dice di voler sostenere.

1 commento

Lascia un commento