Il Tar Calabria stoppa la forzatura della Santelli. La magistratura amministrativa dà un segnale univoco contro le fughe in avanti delle regioni leghiste

9 Maggio 2020
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Red

Bar ©  

 

Il Tar di Catanzaro “accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020 nella parte in cui dispone che sul territorio della Regione, è ‘consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto’. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. E’ quanto si legge nella sentenza del Tar che di fatto richiude le attività che la Regione aveva riaperto.
I giudici amministrativi del capoluogo calabrese, accogliendo il ricorso del governo e annullando l’ordinanza della Regione Calabria, sottolineano che “spetta al Presidente del Consiglio individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3″ del decreto Conte.
In realtà, l’art. 117 Cost. fa rientrare nella potestà esclusiva dello Stato la profilassi internazionale, e certo la pandemia attuale può farsi rientrare in questa previsione.
Il ministro Boccia è misurato: “Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo”.
La verità è che le forzature delle regioni a guida leghista hanno un carattere eminentemente propagandistico. E’ vero che la fase 2 è molto limitata, ma, di fronte a un virus ancora in larga parte sconosciuto, sembra del tutto ragionevole vedere gli effetti di questa lieve apertura, prima di decidere le ulteriori misure, ossia la fase 3. Su questo terreno i Giudici amministrativi danno un segnale di uniformità nel ritenere in questa materia la prevalenza del principio unitario, sancito pur esso all’art. 5 Cost., insieme a quelli dell’autonomia locale e del decentramento.

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