Caso Trump. Social network: libertà di manifestazione del pensiero e reponsabilità penale dell’Internet Service Provider

16 Gennaio 2021
1 Commento


Giorgio da Cagliari

Il rapido e tumultuoso sviluppo di internet e, in particolare, dei social network (SN) pone nuovi e importanti problemi per gli operatori del diritto.
Con riferimento alla questione specifica della diffusione di opinioni da parte degli utenti dei SN si pone l’esigenza di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero da parte di ciascuno e dall’altro quello di evitare la responsabilità penale dell’Internet Service Provider (ISP) per i contenuti che ogni singolo utente possa postare attraverso i SN.
In anni recenti ha suscitato un certo clamore la decisione di un fornitore di un servizio di messaggistica che permette di inviare messaggi, foto, video, documenti e registrazioni vocali ad altri utenti via Internet. Questo, per evitare di essere chiamato a rispondere dei contenuti scambiati dagli utilizzatori, ha deciso di avvalersi di un sistema di messaggistica crittografata end-to-end che, secondo quanto dichiarato, impedisce allo stesso ISP di conoscere il contenuto dei messaggi scambiati dagli utenti.
Il problema investe, da un lato, questioni legate alla libertà di espressione del proprio pensiero, fondamentale in tutte le società democratiche, e per converso quesiti connessi alla responsabilità, anche penale, dell’ISP.
Nel nostro ordinamento, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono d’accordo nel riconoscere la responsabilità penale dell’ISP per i reati informatici di cui questo si sia reso responsabile in via autonoma. Si pensi ad esempio ad un ISP che ponga in essere delle azioni tese a tracciare un profilo degli utenti per finalità commerciali, tramite la violazione della segretezza della loro corrispondenza.
Più difficile da valutare risultano quelle situazioni in cui l’ISP si limiti a divulgare, tramite la propria infrastruttura informatica, opinioni espresse da utenti terzi.
L’art. 110 c.p. prevede l’istituto del concorso di persone nella commissione del reato. Tuttavia è ancora controverso in dottrina se l’ISP debba sottostare alla disciplina generale di cui all’art. 110 c.p., o se sia preferibile introdurre una disciplina speciale, più garantista, in considerazione del ruolo che il provider ricopre nella gestione dei servizi di internet.
Con riferimento a quanto accaduto negli USA, credo che il problema per gli ISP sia stato quello di evitare il rischio di una corresponsabilità dovuta al fatto che favorendo la diffusione dei messaggi del Presidente Trump, si sarebbero resi complici di una condotta di agevolazione alla commissione di reato, senza la quale sarebbe risultato più difficile, per Trump, attuare la supposta condotta criminosa.
Risulta del tutto evidente, infatti, che la fornitura dei servizi e delle prestazioni internet, da parte degli ISP, costituisce un elemento necessario per rendere possibile la circolazione degli eventuali contenuti illeciti prodotti dai fruitori dei SN. Se gli ISP non fornissero agli utenti l’accesso alle loro piattaforme. questi ultimi non potrebbero avvalersene per commettere atti illeciti.
Secondo altro punto di vista la gestione dei servizi internet è in sé un’attività neutra, e del tutto legittima. La responsabilità del provider sarebbe ravvisabile solamente nell’ipotesi in cui possa essere riconosciuta, in capo a quest’ultimo, una condotta dolosa caratterizzata da una evidente partecipazione attiva alla volontà dell’utente di commettere un reato, unitamente alla possibilità dell’ISP di impedire la commissione dell’atto criminoso. Come dire che non può essere condannato chi, legittimamente, svolge l’attività di vendita di armi, per il fatto che un acquirente abbia usato l’arma acquistata per commettere un delitto.
Quando, come in questo caso, le nuove tecnologie ampliano gli spazi d’azione dei singoli, consentendo condotte fino a quel momento non previste dall’ordinamento vigente, si rende necessario un intervento normativo di regolamentazione chiaro ed uniforme, possibilmente a livello sovranazionale.

1 commento

Lascia un commento