Vittoriosa iniziativa contro il respingimento di migranti del Coordinamento per la democrazia costituzionale davanti al Tribunale di Napoli

15 Ottobre 2021
1 Commento


Red

Nel 2018 il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale presentò una denuncia alla Procura di Napoli contro un rimorchiatore al servizio dell’Enigma che dopo avere raccolto 101 profughi dalla Libia li aveva riconsegnati ai loro aguzzini libici da cui avevano cercato di fuggire. Dopo 3 anni la sentenza di cui dà notizia l’Avvenire fa’ ragione a chi ha presentato la denuncia condannando i responsabili. Ora il Governo deve trarne le conseguenze e indicare comportamenti consoni alla Costituzione oltre che alle leggi del mare di quanti sono chiamati a rispondere alle leggi e alla giustizia italiana.

Dichiarazione di Domenico Gallo e Alfiero Grandi

Con questa sentenza, nata da una denuncia presentata dal Coordinamento per la democrazia costituzionale e dai Giuristi Democratici, è stato affermato per la prima volta che il respingimento in Libia dei migranti recuperati in altro mare costituisce un delitto.

Ecco la denuncia

Al Procuratore delle Repubblica di Napoli
ESPOSTO
I sottoscritti
Danilo Risi, nato a Bojano (CB) il 18/01/1963 e residente a Napoli, Galleria Vanvitelli 37, cod. fisc. RSIDNL63A18A930N
Alfiero Grandi, nato ad Argelato il 24 luglio 1944, residente a Roma, via Tracia, 4, cod. fisc. GRN LFR 44L24 A392M;
Massimo prof. Villone  nato a Napoli il 21/03/1944, ivi residente in via Acitillo 55, cod. fisc. CF VLLMSM44C21F839Z
Domenico dott. Gallo, nato ad Avellino l’1/1/1952, residente in Roma, via Paolo Bentivoglio, 13, cod. fisc. GLL DNC 52A01 A509B;
Elena Coccia, nata a Agerola (NA) il 14/5/1949 e residente in Napoli al vico Galluppi 6, cod. fisc. CCCLNE49E54A068K
domiciliati, per ogni eventuale comunicazione presso avv. Danilo Risi del foro di Napoli, con studio in Via Nina Moscato (già Vico Primo Quercia) n. 6 - 80134-Napoli pec: danilorisi@avvocatinapoli.legalmail.it cell: 3391203931.
agendo anche in nome e per conto di
Luigi de Magistris, nato a Napoli il 20/06/1967 e ivi residente alla via Belvedere 200;
Guido prof avv Calvi, nato a Pescara il 17/07/1940, residente in Roma via Nicotera 29, Cod Fisc  CLVGDU40L17G482O;
Luigi prof. Ferrajoli, nato a Firenze il 6 agosto 1940, res. in Roma
Raniero La Valle nato a Roma il 22 febbraio 1931, residente a Roma, via Piave n. 7, Cod.Fisc.  LVL RRL31B22 H501W;
Esposito dott. Antonio nato a Sarno il 18/12/1940, Cod.Fisc. : SPSNTN4OT18I438F
Mauro Beschi, nato a Castiglione delle Stiviere il 9/09/1950, residente in Roma, via Michele di Lando, 88, cod. fisc. BSC MRA 50P09 C312R;
Livio Pepino, Livio Pepino, nato a Caramagna Piemonte (CN) il 12 dicembre 1944, res. Torino via Moretta 1, cod. fisc. PPNLVI44T12B720R;
Antonio dott Pileggi nato a Nicastro (CZ) il 25/05/1942, residente in Roma in via Mar della Cina 254, Cod Fisc  PLGNTN42E25F888Z
Mauro prof. Volpi, nato a Perugia l’8/07/1944 e ivi residente in via degli Olivi 48 a, Cod Fisc:   VLPMRA48L08G478V
Felice Carlo avv. Besostri nato il 23/04/1944 a Zevio (VR) e residente a Milano 20161via Pellegrino Rossi 96, Cod. Fisc:  BSSFCC44D23M172R
Sergio Caserta  nato a Napoli il 3/08/1953, residente a Bologna in via Decumana 72 40133, Cod. Fisc:   CSRSRG53M03F839W
Alfonso Gianni nato a Milano il 6/02/1950, residente a Roma in via Ugo da Como 9  00139, Cod. Fisc:  GNNLNS50B06F205S
Vincenzo Maria Vita nato a Salerno il 16/01/1952 e residente a Roma  00139 via Ivanoe Bonomi  74, Cod. Fisc:  VTIVCN52A16H703U
Giulia Venia nata a Catania il 2/04/1961, residente a Brescia in via Marcantonio Ducco 9, Cod Fisc:  VNEGLI61D42C351S
Francesco Baicchi, nato a Parigi (francia), il 08-11-1946, residente in Pistoia 51100, via dei Cancellieri 35, Cod. Fisc: BCCFNC46S08Z110D,
Salomone Ovadia detto Moni, nato a Plovdiv (Bulgaria) il 16/04/1946  e residente a Milano;
Roberto Lamacchia, avvocato, nato a Torino il 13/08/1947 e ivi residente in Corso Matteotti 38, cod. fisc. LMCRRT47M13L219P;
Fabio Marcelli, nato a Roma il 15/03/1956 e ivi residente in via delle Sette Chiese 13, cod. fisc. MRCFBA56C16H501Z;
Paolo Solimeno, avvocato, nato a Firenze il 12/12/1966 e ivi residente in via dei Leoni 8, cod. fisc. SLMPLA66T12D612V;
Leonardo Arnau, avvocato, nato a Potenza il 16/09/1972 e residente a Padova alla via Carlo Bettella 41, cod. fisc. RNALRD72P16G942O;
Paola Altrui, avvocato, nata a Roma il 29/06/1968 e ivi residente in via Augusto Valenziani 16, cod.fisc. LTRPLA68H69H501H;
Silvia Manderino, avvocato, nata a Venezia il 10/12/1959 e ivi residente in via Spalti 47/5, cod.fisc. MNDSLV59T50L736N;
Tommaso Sodano, nato a Pomigliano d’Arco il 6/12/1957 e ivi residente in via Masseria Anastasia 11;
Costanza Boccardi, nata a Firenze il 29/11/1966 e residente in Napoli, cod. fisc. BCCCTN66S69D612Q;
Massimo Angrisano nato a Salerno il 28/07/1948 e residente a Napoli in Largo SS Apostoli 17, cod.fisc. NGRMSM48L28H730N;
Elisena Iannuzzelli, avvocato, nata a Avellino il 18/05/1984 e residente in Sant’Andrea di Conza (AV), cod.fisc. NNZLSN84E58A509A;
Antonio Garro, nato a Benevento il 20/05/1990 e residente in Sant’Andrea di Conza alla via Incoronata 3, cod.fisc. GRRNTN90E20A783P;
Margherita D’Andrea, avvocato, nata a Brescia il 10/12/1982 e residente ad Avellino in via Moscati 20, cod.fisc. DNDMGH82T50B157V;
ESPONGONO QUANTO SEGUE:
Notizie di stampa, di cui alleghiamo due esempi significativi, hanno informato l’opinione pubblica che il 30 luglio la nave “Asso 28” della società  Augusta Offshore di Napoli, operante in appoggio a una piattaforma petrolifera dell’ENI al largo di Sabratha (Libia), ha effettuato il recupero in mare, in acque internazionali, di 101 profughi in fuga dalla Libia (fra cui 5 donne e 5 bambini) e, dopo averli fatti salire a bordo, si è diretta al porto di Tripoli dove sono stati sbarcati senza alcuna possibilità di avanzare domanda di asilo o di protezione internazionale.
Ci rivolgiamo a Lei per chiederle di accertare se in questa occasione siano stati commessi reati e in questa eventualità da parte di chi, tenendo conto che una nave battente bandiera italiana è a tutti gli effetti parte del territorio nazionale e se possa configurarsi una forma di respingimento collettivo per di più da parte di privati.
In relazione alla vicenda della nave Asso 28 sono state fornite diverse versioni dell’accaduto, tra queste che alla richiesta di coordinamento dei soccorsi all’MRRC (Maritime Rescue Coordination Center) di Roma non sia venuta risposta o che la risposta abbia rinviato la responsabilità  alla guardia costiera libica.
Se confermato quanto sopra, per la prima volta una nave italiana avrebbe sbarcato in Libia dei naufraghi raccolti in acque internazionali dopo la nota sentenza della Corte EDU del 2012 che ha condannato duramente l’Italia per i respingimenti in Libia effettuati da navi militari italiane nel 2009, su disposizione del Ministro dell’interno dell’epoca.
La  Grande Chambre della Corte di Strasburgo con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia  del 23 febbraio 2012 ha statuito che:
Le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti la bandiera dello Stato, anche fuori del territorio nazionale, rientrano nella giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU.
L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, quando vi sono motivi seri ed accertati che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di destinazione trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione (con riferimento alla Libia)
L’allontanamento di un gruppo di stranieri effettuato fuori del territorio nazionale, in presenza di giurisdizione dello Stato, senza che venga esaminata la situazione personale di ciascun componente del gruppo e senza che ciascuno possa presentare argomenti contro l’allontanamento, integra una violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU la cui portata deve considerarsi anche extraterritoriale.
A norma del codice penale (art. 4) le navi italiane sono considerate “territorio dello Stato” agli effetti della legge penale. Di conseguenza le azioni compiute a bordo di navi battenti bandiera italiana, come affermato dalla Corte EDU rientrano nella giurisdizione della Corte e quindi anche dello Stato italiano.
Chiediamo che siano accertate le condotte di tutti coloro che hanno concorso nell’evento, sussistendo pienamente la giurisdizione italiana sui fatti accaduti.
L’Autorità giudiziaria dovrà  verificare se vi sia stato un respingimento collettivo di migranti vietato dalle Convenzioni internazionali, in particolare dall’art. 4 del quarto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU) e dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto ai migranti è stato impedito l’accesso alla protezione internazionale poiché forzosamente ricondotti in Libia, dichiarata posto non sicuro dall’UE e dall’UNHCR, paese nel quale i migranti sono notoriamente sottoposti a torture e trattamenti disumani e degradanti, in violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, a cui peraltro la Libia non ha mai aderito.
Nel caso di specie potrebbero essere state violate le convenzioni internazionali sul soccorso in mare.
Ad avviso dei firmatari, stanti le diverse e contraddittorie versioni fornite dalla stampa, va chiarito anche il ruolo svolto dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC), contattato dalla nave “Asso 28”, che come è noto ha l’obbligo di coordinare i soccorsi, adottando tutte le misure necessarie affinché le persone soccorse possano sbarcare nel più breve tempo possibile in un luogo sicuro (Convenzione SAR, par. 3.1.9 come modificato nel 2004), ovvero  una località dove la sicurezza e la vita dei sopravvissuti non venga più minacciata, i bisogni primari (come cibo, alloggio e cure mediche) siano soddisfatti, organizzando il trasporto dei sopravvissuti verso una destinazione successiva o finale (Linee Guida IMO sulle persone soccorse in mare, par. 6.12).
L’autorità giudiziaria italiana ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni e di escludere che la Libia possa essere considerata un luogo sicuro, ai sensi delle convenzioni internazionali.
In particolare il Gup del tribunale di Ragusa con provvedimento dep. in data 16 aprile 2018, con il quale ha disposto il dissequestro della motonave Open Arms, ha osservato che “le operazioni SAR di soccorso non si esauriscono nel mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo sbarco in un luogo sicuro (POS, Place of safety), come previsto dalla Convenzione SAR siglata ad Amburgo il 1979 (..) Non può essere considerato sicuro un luogo dove vi sia serio rischio che la persona possa essere soggetta alla pena di morte, a tortura, persecuzioni od a sanzioni o trattamenti inumani e degradanti, o dove la sua vita o la sua libertà siano minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di orientamento politico. Il tema è evidentemente connesso con il principio di non respingimento collettivo, con il diritto internazionale dei rifugiati, e più in generale con i diritti fondamentali dell’uomo.”
Quindi il Gup, sulla scorta di convergenti informazioni di fonti qualificate nazionali ed internazionali ha escluso a sua volta la sussistenza di place of safety in territorio libico.
(il provvedimento è consultabile al seguente sito:
http://questionegiustizia.it/doc/decreto_rigetto_sequestro_preventivo_tribunale_Ragusa_gip.pdf)
I sottoscritti hanno fiducia nella possibilità dell’Autorità Giudiziaria di accertare l’esatto svolgimento dei fatti, verificando se vi siano responsabilità individuali e l’accertamento di chiunque abbia responsabilità private o pubbliche che li abbia posti in essere.
Preoccupa il profilo della violazione dell’obbligo di soccorso in mare e della violazione della libertà personale delle persone ricondotte contro la loro volontà in Libia, salvo diversi e più gravi reati, senza dimenticare che sarebbe necessario individuare queste persone e ripristinare il loro diritto individuale di chiedere asilo.
Chiedono di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.
Napoli, 9 agosto 2018
In fede
(avv. Danilo Risi)                   (Alfiero Grandi)                                     (Domenico Gallo)

(Massimo Villone)                                   (Elena Coccia)

Allegati
1) Estratto dal quotidiano il fatto del 1° agosto 2018
2) Estratto dal quotidiano il Corriere della Sera del 1° agosto 2018

1 commento

Lascia un commento