Corte dei conti, un’altra picconata del governo alla buona amministrazione

28 Dicembre 2025
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Andrea Pubusa

Nelle condotte umane è sempre rilevante l’elemento soggettivo. Per stabilite se un’azione è illecita, bisogna sempre stabilire se è stata svolta consapevolmente e senza imperizia. Nel caso del danno erariale e della relativa responsabilità la legge stabilice che il fatto produttivo del danno alle casse pubbliche dev’essere compiuto con dolo o colpa grave. Ora sul dolo c’è poco da discutere, se un funzionario s’impossessa di una somma dell’ufficio  la reponsabilità è manifesta. Nella colpa grave c’è invece una imperizia grossolana, non giustificabile. Ad esempio, quando un funzionario produce il danno, interpretando una norma in modo palesemente contrastante con il pacifico orientamento della giurisprudenza e della dottrina giuridica. Per semplificare, una persona di normale diligenza e prudenza non può comportarsi in quel modo.

Altrettanto grave è la limitazione della responsabilità a due annualità di stipendio. Ragionevolmente il risarcimentovdeve essere pari al danno.

Ci sono poi altre disposizioni non condivisibili, ma quelle richiamate sono sufficienti a convincerci che si tratta di una pessimo intervento legislativo.

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