Autonomia differenziata, se la conosci la eviti

23 Gennaio 2023
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 Domenico Gallo

In vista dell’assemblea, indetta dalla Scuola di cultura politica F. Cocco, per domani 24 nella Sala della Fondazione di Sardegna, h. 17, continuiamo a stimolare la riflessione con questo interessante articolo di Domenico Gallo.

Per contrastare il progetto dell’Autonomia differenziata è necessario riconsiderare in maniera critica la riforma del titolo V della Costituzione per rimediare agli errori commessi. A tal fine, il Coordinamento per la democrazia costituzionale ha presentato una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, recante una modifica degli art. 116.3 e 117 che cancella la natura pattizia della procedura, rendendola reversibile, e restituisce allo Stato materie strategiche per il sistema paese, come l’istruzione, il lavoro, la previdenza, la salute, l’energia.
Domenico Gallo    Fatto quotidiano    19 gennaio 2023

Il treno che porterà alla realizzazione dell’insano progetto dell’autonomia differenziata è già partito. Lo ha messo sui binari il Ministro Calderoli che ha trasmesso ufficialmente a Palazzo Chigi il testo della sua proposta di “legge di attuazione” sulla formazione delle intese di cui all’art. 116.3 Cost. per l’attribuzione di una maggiore autonomia a regioni che la richiedano, con l’intenzione di farlo approvare entro la fine del mese di gennaio.
La possibilità di concedere alle Regioni non a statuto speciale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia “la c.d. “autonomia differenziata” trova origine riforma del titolo V della Costituzione attuata nel 2001. La riforma ampliò notevolmente l’autonomia legislativa delle Regioni. L’art. 117 definì (nel secondo comma), gli ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato, ed assegnò (nel terzo comma) alle Regioni la competenza concorrente in 23 materie, precisando che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato.” E tuttavia nella riforma c’è un criterio che rende modificabile il confine delle rispettive competenze per le Regioni che siano interessate ad acquisire maggiori forme di autonomia, cioè più potere. L’art. 116, al terzo comma, recita:
“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 (..) possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi d i cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.”

È bene precisare che si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo costituzionale, come pretendono i leghisti. Inoltre si tratta di una facoltà che non può essere avulsa dalla tela dei rapporti fra organi costituzionali e diritti dei cittadini come delineati nel testo costituzionale. Se le Regioni ottenessero la competenza piena in tutte le materie di competenza concorrente e nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), verrebbe surrettiziamente ribaltata la riforma che ha tracciato i confini fra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni, senza ricorrere al procedimento di revisione della Costituzione, di cui all’art. 138. Verrebbe differenziata anche l’eguaglianza dei cittadini, in aperto contrasto col principio fondamentale di cui all’art. 3. Per non parlare dell’istruzione dove la possibilità di attribuire alle Regioni la competenza sulle norme generali sull’istruzione si scontra apertamente con la disposizione di cui all’art. 33, che statuisce: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione”.
Le disposizioni di cui al terzo comma di cui all’art. 116, sono compatibili con l’impianto costituzionale solo ove se ne dia un’interpretazione restrittiva. Vi sono materie che non possono essere parcellizzate per esigenze specifiche di un territorio: scuola, autostrade, ferrovie, salute, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di produzione e trasporto dell’energia, chiamano in causa un indivisibile interesse nazionale. Invece, le richieste delle Regioni capofila, Veneto, e Lombardia, (in misura ridotta Emilia Romagna) hanno di mira tutte e 23 le materie di competenza concorrente e persino le due o tre materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. In altre parole si è aperto un processo politico che mira ad utilizzare il “baco” inserito nell’art. 116 della Costituzione come una breccia per squarciare l’intero impianto costituzionale e ribaltare il principio fondamentale dell’unità della Repubblica, trasformando l’Italia in una serie di repubblichette semi-indipendenti. Non a caso la legge Calderoli è stata denominata “lo spacca Italia”. Si tratta di un progetto “sovversivo” dal punto di vista della legalità costituzionale e particolarmente insidioso per le sue modalità procedurali. Infatti l’autonomia differenziata, una volta concessa, sarà potenzialmente irreversibile.
Questo perché il processo di determinazione dell’autonomia differenziata ha natura sostanzialmente pattizia. Si fonda sulle intese stipulate fra il Governo e la Regione richiedente. Una volta raggiunta l’intesa, il Parlamento non può modificarla, può solo approvarla in blocco o rigettarla. Una volta deliberata la legge che approva le intese, non può essere sottoposta a referendum abrogativo. Né l’intesa potrebbe essere modificata con una nuova legge perché occorrerebbe il consenso della Regione interessata, senza il quale l’intesa raggiunta è destinata a durare in eterno.
L’art. 117 della Costituzione precisa che spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Sono passati oltre venti anni e questa funzione non è stata mai esercitata. L’esigenza di procedere alla determinazione dei LEP è stata considerata un presupposto necessario per poter attribuire alle Regioni le risorse necessarie per l’esercizio delle nuove competenze trasferite dallo Stato. Per risolvere questo annoso problema, il Ministro Calderoli ha innestato il turbo. Ha fatto inserire nella legge di bilancio una decina di commi con i quali si prevede una procedura accelerata che, entro il dicembre del 2023, dovrebbe portare alla determinazione di LEP, che avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Come abbiamo visto, la Costituzione prevede che spetta alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei LEP. Devono essere le assemblee elettive, con legge, a determinare quali prestazioni e quali livelli essenziali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Nel disegno Calderoli, inserito nella legge di bilancio, invece, è il Governo che stabilisce i diritti che devono essere garantiti ai cittadini ed il loro ambito di applicazione. Quello che è ancora più assurdo è che si pretende di fare questa operazione a costo zero. Il risultato sarà che l’asticella dei diritti civili e sociali sarà necessariamente determinata ad un livello modesto. In questo modo verranno cristallizzate le disuguaglianze che affliggono il nostro paese, soprattutto a svantaggio del Meridione e delle Isole.
Questo perché la stessa legge Calderoli, nella norma relativa al trasferimento delle funzioni e delle risorse (art. 4) stabilisce che: “Le risorse necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia o ambito di materia sono determinate in base al criterio della spesa destinata a carattere permanente (cioè la spesa storica)… sostenuta dallo Stato nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti”.
Secondo gli ultimi dati, la spesa pubblica pro capite è pari a poco meno di 19.000 euro in Lombardia, viaggia sui 16.000 in Veneto, mentre si ferma a poco più di 14.000 in Sicilia, in Calabria a 15.000, in Campania a 13.700 euro. La determinazione dei LEP a costo zero non inciderà su questa situazione di disuguaglianza, ma la consoliderà.
Pertanto il finanziamento della maggiore autonomia prefigura un drenaggio di risorse a favore delle regioni economicamente più forti. In sintesi, la proposta di legge di attuazione presentata da Calderoli apre la via da un lato alla frammentazione del paese in repubblichette semi-indipendenti, e dall’altro a un sicuro aumento delle diseguaglianze e dei divari territoriali, tra cui in specie quello strutturale Nord-Sud.
Per contrastare questo progetto è necessario riconsiderare in maniera critica la riforma del titolo V della Costituzione per rimediare agli errori commessi. A tal fine, il Coordinamento per la democrazia costituzionale ha presentato una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, sostenuta da circa 120 costituzionalisti, docenti universitari di varie discipline, studiosi, sindacalisti, esponenti della società civile, recante una modifica degli art. 116.3 e 117 che cancella la natura pattizia della procedura, rendendola reversibile, e restituisce allo Stato materie strategiche per il sistema paese, come l’istruzione, il lavoro, la previdenza, la salute, l’energia.
La scelta di una legge di iniziativa popolare trova la sua ragione in una recente (2017) modifica del regolamento del Senato (art. 74) che assicura si giunga al dibattito in aula. Diventa possibile creare un contesto in cui le forze politiche siano chiamate a prendere posizione sull’autonomia differenziata nella sede appropriata, dove un confronto sul tema non c’è mai stato, pur essendo il tema dal 2018 una priorità di tutti i governi. E sarebbe battuto il tentativo di Calderoli di ulteriormente emarginare il Parlamento.
(questo articolo è stato pubblicato sul Fatto quotidiano del 19 gennaio 2023 con il titolo Lo spacca Italia non è autonomia)

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