Andrea Pubusa
Un antico giurista romano diceva che il diritto è elastico come la pelle dei co…ni, ed è vero. Però un limite a questa ampia elasticità alfine esiste, e lo si può individuare se si applica, nell’interpretazione del quadro normativo, il metodo giuridico. In base a questo, da che mondo è mondo, occorre innanzitutto qualificare giuridicamente le figure e gli istituti oggetto di esame. Da questa operazione discendono indicazioni fondamentali sui quesiti giuridici da risolvere.
Orbene sulla base di questi canoni elementari di interpretazione a me pare si possa dire che il Consiglio regionale è un organo di natura parlamentare. Ciò si ricava dalla sua disciplina che è di rango costituzionale. Il Consiglio è un organo dotato del potere legislativo e può essere sciolto solo dal Presidente della Repubblica, così come è lo stesso capo dello stato che può rimuovere il Presidente della Regione, e in entrambi i casi nelle ipotesi previste dallo Statuto speciale. Stante questa natura, la Commissione di vigilanza elettorale presso la Corte d’appello è un organo amministrativo che non vincola il Consiglio con le sue deliberazioni, che sono meri atti endoprocedimentali, ossia interni al procedimento, privi di efficacia esterna, quindi non lesivi della sfera giuridica dei terzi interessati. Il procedimento è definito con delibera del Consiglio regionale, atto finale con efficacoa erga omnes, verso tutti.
Stando a questa ricostruzione, la delibera della Commissione di vigilanza è di per sè non lesiva della sfera giuridica della Todde, neanche nella parte in cui irroga la sanzione pecuniaria. Ecco perché - a sommesso avviso di chi scrive - la Todde non era interessata e quindi legittimata ad impugnare l’atto della Commissione di vigilanza, e questa quale organo della Regione non poteva nominare alcun legale a difesa del proprio atto. Ecco perché il Tribunale civile di Cagliari doveva dichiarare inammissibile il ricorso della Todde per carenza di interesse a ricorrere di quest’ultima.
Questa attorciliata vicenda è frutto dell’insipienza e della mancanza di consapevolezza di sè dell’Assembea regionale, del suo venire meno al suo ruolo e alla sua funzione. Il presidente Comandini avrebbe dovuto convocare il Consiglio per deliberare sulla richiesta della Commissione di vigilanza. Decidere senza alcun vincolo, posto che un parlamento non può essere legato ad una delibera di un organo amministrativo. Comandini potrebbe fare il proprio dovere anche adesso e in caso di mancato accoglimento della richiesta della Commissione, il contenzioso improvvidamente promosso dalla Todde, verrebbe in sede d’appello concluso con il venire meno della materia del contendere, per la cessazione di qualunque effetto dell’atto della Commissione di vigilanza.
Del resto, ad analogo risultato si perverrà se, a conclusione dei gradi di giudizio, il Consiglio regionale, com’è in suo potere, non dovesse dichiarare la decadenza della Presidente della Regione.
E allora non c’è nessun altro rimedio? Sì c’è, e lo prevede sempre lo Statuto: il Governo può chiedere al Presidente della Repubblica la rimozione della Todde per reiterate e gravi violazioni di legge. Ma esiste questo presupposto? Almeno quello della reiterazione è da escludere, la gravità sta al Capo dello Stato deciderla, ma non è sufficiente.
1 commento
1 Franco Meloni
30 Maggio 2025 - 07:28
Anche su aladinpensiero online: https://www.aladinpensiero.it/?p=165352
Lascia un commento