Educazione civica: a che punto siamo?

2 Dicembre 2021
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Rosamaria Maggio - CIDI di Cagliari

L’educazione civica ha sempre fatto parte della cattedra di italiano e storia da che il Ministro della P.I., Aldo Moro, ne aveva istituito l’insegnamento dal 1958 (a.sc. 58/59).
Sono seguite diverse riforme. L’Educazione alla convivenza civile in base alla legge 53/2003 durante il Ministero Moratti, articolata in 6 educazioni, “Cittadinanza e Costituzione” nel 2008 durante il Ministero Gelmini ed infine ora l’Educazione civica con la legge 92/19.
La schizofrenia Ministeriale non ha limiti e la scuola negli ultimi 20 anni è stata destinataria di messaggi molto contraddittori.
Sicuramente ad avere le idee confuse sembra essere proprio chi dovrebbe dare l’indirizzo all’istituzione scolastica. Cosa ancor più grave è che di queste pseudo riforme non si fa mai un bilancio, per cambiare eventualmente solo ciò che non va.
Sembra infine che ogni ministro voglia mettere la firma del suo passaggio in viale Trastevere, dimenticando che i cambiamenti nella scuola devono essere sedimentati e ci vogliono quindi tempi lunghi per poter fare delle valutazioni serie.
La legge 92/19 all’art. 1 indica i Principi da promuovere e cioè la legalità, la cittadinanza attiva e digitale, la sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere della persona, attraverso la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni europee. L’art. 2 sancisce la trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica. L’art.3 fa riferimento all’emanazione delle Linee Guida in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo in tutti gli ordini di scuola. Vengono individuate le varie tematiche tra cui la Costituzione, le istituzioni europee e internazionali, gli elementi fondamentali di diritto, ecc.
Inoltre introduce la prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica.
Che cosa vuol dire insegnamento trasversale?
Penso che dobbiamo stare attenti nell’avallare le cosiddette buone pratiche, se queste non sono oggetto di riflessione. La buona volontà dei docenti non può bastare.
Occorre una analisi alla luce delle cose che andiamo sostenendo da anni.
È vero che la educazione civica non è una materia, ma è anche vero che le discipline hanno un valore formativo e che ciascuna ha la sua epistemologia. Per cui le discipline non possono essere scippate a chi ne conosce gli epistèmi per essere devastate da insegnanti privi di competenze specifiche.
Trasversalità non vuol dire che tutti sanno fare tutto. Alcuni temi specifici disciplinari possono sconfinare in tematiche ad esempio costituzionali.
Se ad esempio vogliamo affrontare il tema della libertà, esso ha una valenza letteraria, storica, filosofica.
Ma se dovessi giudicare da ciò che vedo e sento, la confusione regna sovrana e pertanto dovrebbe essere opportuno che venisse affrontato magari in compresenza.
Nelle linee guida poi alcune gravi affermazioni:
“L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio…”
Quindi dobbiamo intenderla come un «catechismo» laico?
Dalla Bibbia Laica al Catechismo Laico.
L’educazione civica non è una materia, ma è all’interno delle discipline che posso incontrare ed individuare temi che sono trasversali. Il tema della Libertà appunto può essere trasversale, nel senso che possiamo affrontarlo con un approccio letterario, filosofico, giuridico. Ciò che è importante è mantenere lo sguardo plurale, evitando di assumere iniziative prive di qualunque scientificità. Questo vale per lo storico che si improvvisa filosofo, per il filosofo che si improvvisa giurista, per il giurista che si improvvisa storico. Ognuno deve invece lavorare sull’aspetto che conosce.
Sempre nelle linee guida, nel paragrafo destinato alla valutazione in sede di Consiglio di Classe
«Si ritiene che in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di Classe, si possa tener conto delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.
Entrando nel dettaglio del primo argomento indicato nella legge e nelle linee guida, trattasi di temi specialistici, rientranti nella epistemologia di discipline specifiche, per cui è errato dire che essa «supera i canoni di una tradizionale disciplina» quando ad es. all’art. 3 della legge 92 indica le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato, della UE e organismi internazionali; e storia della bandiera ed inno nazionale;
Solo per fare un esempio, questi contenuti sono previsti per tutti i gradi dell’istruzione ed anche per l’infanzia.
Trattasi di temi rientranti nel Diritto Costituzionale, nel Diritto Pubblico, nel Diritto Comunitario ed Internazionale. Non mi stupisco quindi che gli insegnanti si dedichino a lavorare sull’inno nazionale e la bandiera.
Chiunque può insegnare tutto. Questo sembra il mandato.
Assistiamo ad una deriva di annullamento delle competenze che è un fenomeno al quale assistiamo in tutti i campi.
All’ Universita’ di Facebook, tutti sanno tutto.
Ma quello che è un fatto sociale pur sempre da indagare e che è una conseguenza delle forme di apprendimento che si modificano, qui c’è l’aggravante che questa deriva è avvallata da leggi e linee guida.
Non meno importante è poi la questione della maturità biologica per affrontare temi che potrebbero apparire troppo astratti.
Le neuroscienze ci spiegano che la capacità di astrazione si acquista dai 16 anni in su’, più o meno.
Quindi se leggiamo con attenzione i temi proposti, dovremmo astenerci dall’affrontarli prima di una certa età.
Sicuramente occorre domandarsi come si possono affrontare alcune tematiche dalla scuola dell’infanzia in su’.
Le parole in campo giuridico devono essere maneggiate con cura.
Non basta ad esempio fare una analisi testuale della Costituzione per assolvere la responsabilità di questo insegnamento.
Intendiamoci: non è che un lavoro sul testo della Costituzione sia inutile, anzi!
Se è guidato da un insegnante di materie specifiche, l’analisi del testo serve a raggiungere appunto una competenza trasversale per l’apprendimento di qualunque cosa.
Voglio dire che con questo lavoro linguistico non possiamo dire di aver insegnato la Costituzione.
Infatti i termini della lingua italiana non sempre hanno lo stesso significato dal punto di vista giuridico. Faccio alcuni esempi: i termini Reale-Costituzione rigida o flessibile-Collazione-
Reale in senso giuridico attiene a quei diritti che attribuiscono al titolare il potere su una cosa (la Res di latina memoria), es. il diritto di proprietà è un diritto reale.
Le parole fanno le cose, quando generano effetti nel mondo materiale e delle relazioni umane.
Nel mondo del diritto ad esempio, se dichiaro: Io prendo te come moglie e l’altro dice, io prendo te come marito; Se scrivo in un testamento:<Lascio la mia biblioteca al Comune di>
Io non ho fatto narrazione (e quindi non basta l’analisi testuale), ma ho prodotto effetti giuridici nella mia vita mia ed altrui. Trattasi di manifestazioni di volontà che producono effetti giuridici, tecnicamente negozi giuridici.
Il concetto di Costituzione rigida e flessibile non si risolve con una analisi testuale, ma con una conoscenza tecnica: la prima deve intendersi con riferimento alla possibilità di modifica costituzionale che può avvenire con legge costituzionale quindi con procedura specifica, la seconda significa che la Costituzione può essere modificata con legge ordinaria (come avveniva per lo Statuto Albertino).
Infine un altro esempio di termine tecnico può essere la Collazione, che non è un errore di ortografia, ma significa che alcuni soggetti che accettano l’eredità (il coniuge, i figli), devono conferire alla massa del patrimonio del defunto quanto hanno ricevuto in vita per donazione.
In una esemplificazione possiamo provare ad ipotizzare dei percorsi didattici, diversi per i vari ordini di scuola, il cui tema scelto sia quello della”liberta”.
È un tema apparentemente astratto e, rispetto a quanto dicevo prima, potrebbe sembrare non adatto a tutte le età, ma ciò che conta è l’approccio.
Inoltre è un tema che mi sta a cuore perché ho l’impressione che in questo paese vi sia una scarsa cultura costituzionale a tutti i livelli.
Dall’art. 13 all’art. 21 della Costituzione, incontriamo gli articoli relativi alle libertà individuali (domicilio, corrispondenza, circolazione, manifestazione pensiero).
Articoli che riconoscono le libertà individuali, che però possono essere limitate in particolari situazioni previste dalla legge
Nello specifico: L’art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Per i bambini nella scuola dell’infanzia e primaria occorre partire dal loro vissuto, dalla loro idea di libertà, facendoli parlare, disegnare e scrivere se sono alle elementari.
Noi avremo il compito di aiutarli a riordinare, parole pronunciate o scritte, disegni, canzoni.
Le filastrocche di Anna Sarfatti, ad es. quelle de ”La Costituzione insegnata ai bambini ed. Mondadori, ci possono aiutare.
I pesci nel mare, i pesci nell’acquario.
Il gioco libero, il gioco nello sport, le regole del gioco.
La mia libertà e quella degli altri.
Scoprono il nostro bell’art. 13

Per i ragazzi della scuola media ed il biennio delle superiori potremmo utilizzare sempre di Anna Sarfatti, il libro “Pane e ciliegie “, ed. Mondadori, in cui si parla delle vicende di molti bambini ebrei arrivati dall’est nel 1940.
I bambini seguiranno le vicende dei genitori adulti, che privati delle loro libertà, verranno rinchiusi con le famiglie nei molti campi di internamento realizzati in Italia, per isolare socialmente le famiglie ebree.
La storia narra di Israel Kalk, ebreo, che aiuterà bimbi ed adulti in un periodo tragico della nostra storia nazionale.
Leggiamo, comprendiamo il testo, lo raccontiamo, lo riassumiamo, lo illustriamo, lo contestualizziamo, storicamente e territorialmente.
I bambini privati della loro libertà ed internati come i genitori.
I bambini di oggi si fanno domande e le fanno agli insegnanti.
Esprimono le loro considerazioni, traggono conclusioni, esprimono giudizi
Sapranno che oggi la Costituzione ha questo bell’art. 13 che non consentirebbe mai una storia come quella raccontata nel libro.

Nella scuola superiore, attenzione all’attualità.
Il Dr. Gratteri intervistato, dice che “Il Governo è in ritardo, doveva essere presa una decisione più dura già in estate, impedendo a chi non è vaccinato di andare al lavoro o accedere ad un ufficio pubblico.  E conclude: Sarei anche dell’idea di fargli pagare le spese mediche in caso si ammalassero”.
Con i più grandi possiamo lavorare su altri articoli della Costituzione che ci spiegano alcune cose importanti:
Art. 32 il diritto alla salute (di tutti).
Art. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.
Possiamo quindi rispondere al Dr. Gratteri che tutti hanno diritto alle cure, cure che non prevedono un corrispettivo in denaro, ma ci spettano in virtu’ di un patto con lo Stato, fondato sul nostro contribuire alle spese pubbliche. La soluzione si trova in scelte politiche generali, es. l’obbligo vaccinale o altre scelte.
I giornalisti lo hanno tolto dall’imbarazzo dicendo che il Dr. Gratteri aveva voluto fare una provocazione.

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