Italia nostra: Zedda tenga duro, c’è il vincolo

12 Febbraio 2012
3 Commenti


Maria Paola Morittu - Italia nostra

Gentile Professor Pubusa,

approfitto ancora una volta della Sua ospitalità per ribadire - e spero anche per chiarire - le posizioni sostenute da Italia Nostra, confermate anche da un parere dell’Avvocatura dello Stato. La sentenza n. 84/2009, in cui attualmente ripone le sue speranze Coimpresa, non ha alcuna rilevanza in ordine al riconoscimento della validità degli accordi di programma. E’ vero che il Tar Sardegna con quella decisione non ha contestato il diritto dell’impresa a realizzare gli interventi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del PPR - 24 maggio 2006 -, ma è anche vero che ciò è avvenuto nel 2009, in un momento in cui il vincolo attuale, che impedisce la realizzazione degli accordi, era stato annullato dallo stesso Tribunale amministrativo (Sentenza n. 2241/07). Quella decisione, dunque, è stata presa dal Tar considerando il vincolo vigente tamquam non esset, cioè, come se non ci fosse. Ma attualmente il vincolo c’è, eccome. Il Consiglio di Stato, infatti, ha riformato la sentenza del Tar, confermando la protezione paesaggistica su centoventi ettari (sentenza n. 1366/11). Non solo. Considerato che, venendo meno il provvedimento di annullamento la disposizione di tutela riacquista efficacia sin dal momento della sua apposizione, è come se il vincolo in questione non fosse mai stato eliminato. Col conseguente travolgimento di tutte le autorizzazioni eventualmente concesse dopo la sua individuazione. Secondo giurisprudenza uniforme e costante, infatti, il vincolo prevale su tutti gli interventi edilizi per i quali - al momento in cui viene predisposta la tutela - non sia stato ancora rilasciato il permesso di costruire, (Consiglio di Stato, sentenza N. 03851/2010). La richiesta dell’impresa, volta a ottenere il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche annullate “ora per allora” è, dunque, priva di alcun fondamento giuridico. Quei provvedimenti - essendo successivi alla data di adozione del PPR - sarebbero oggi totalmente inefficaci anche se non fossero stati annullati dal Consiglio di Stato.
Bisogna, viceversa, verificare quali erano i titoli abilitativi in possesso dell’impresa alla data del 24 maggio 2006. A quanto ci risulta nessuno. Neanche quelli relativi ai due palazzi già costruiti nella via Is Maglias che, di conseguenza, sono illegittimi.
Come si è già osservato in questo stesso spazio, inoltre, le ragioni dell’impresa riportate sopra, sono state regolarmente dedotte in giudizio e RIGETTATE dal Consiglio di Stato che, negando implicitamente quanto sottinteso dalla sentenza n. 84/2009, ha affermato che il vincolo apposto dal PPR nel maggio 2006, in aderenza all’articolo 145, terzo comma, del Codice Urbani, prevale su tutti gli strumenti urbanistici di contenuto contrario. Accordo di programma compreso.
In parole povere, tutti i provvedimenti e le decisioni intervenuti successivamente alla data di adozione del PPR, non potendo contrastare il vincolo paesaggistico, non hanno alcuna efficacia.
Ora si tratta solo d’individuare all’interno dei centoventi ettari - tutti inedificabili fino all’adeguamento del Puc al Ppr - le aree che dovranno restare libere dall’edificazione.
Italia Nostra, pertanto, ha chiesto al Comune, alla Regione e al Ministero di disporre la tutela integrale dei cinquanta ettari in cui sono ancora riconoscibili il sistema e le emergenze storico-culturali dei colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, seguendo lo spirito del vincolo imposto con il PPR e la certezza del diritto. E nella malaugurata ipotesi che l’impresa dovesse pretendere il riconoscimento di diritti non accertati, di confidare nella giustizia amministrativa. Malfatano docet.

3 commenti

  • 1 Cristina Lavinio
    12 Febbraio 2012 - 18:21

    Giusto: Malfatano docet. Bisogna che lo si sappia. E forse, per chi è tanto preoccupato che il Comune non abbia i soldi per risarcire Coimpresa, bisognerebbe calcolare le somme eventualmente dovute rispetto a un BENE COMUNE sotto tutela: sarebbero sicuramente irrisorie o nulle; mentre l’argomento sull’ICI già pagato mi sembra essere ugualmente risibile, essendo stato pagato tra l’altro, sicuramente (?), sui due palazzoni mostruosi già realizzati su via Is Maglias nonostante tutto. Forse non ci sarebbe neanche da restituirlo, chiedendo invece risarcimenti per deturpazione impropria della zona da tutelare.

  • 2 Tuvixeddu: trattare o contrapporsi? Ecco ciò che divide Zedda da Italia Nostra. La cui linea dura è minoritaria anche nel fronte ambientalista « vitobiolchini
    14 Febbraio 2012 - 11:26

    […] Il contenzioso, anche quando si hanno buone ragioni, è un azzardo. Si può vincere, certo. Le argomentazioni qui esposte ieri in questo blog da Maria Paola Morittu di Italia Nostra sono forti e stringenti. e […]

  • 3 Realista
    15 Febbraio 2012 - 17:22

    Gentile Dott.ssa Morittu, Lei ha scritto una cosa non vera: riguarda le Concessioni Edilizie di Coimpresa alla data di entrata in vigore del PPR. Infatti, alla data del 24 maggio 2006 oltre a tutta una serie di autorizzazioni di natura urbanistica, ho rilevato che la Coimpresa aveva già ottenuto (ed inizati i lavori relativi) la Concessione Edilizia per le Opere di Urbanizzazione dell’intero compendio di Tuvixeddu - Tuvumannu. Forse anche per questo qualcuno continua a suggerire che lo stesso PPR, all’Art. 15, dica qualcosa in merito…

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