30 semplici ragioni per votare no

16 Giugno 2016
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Vademecum per  il no a cura di Massimo Villone, Domenico Gallo, Alfiero Grandi

 

1. Perché raccogliere le firme, se il referendum è stato già chiesto dai  parlamentari?
Non si può lasciare al Palazzo la scelta se votare su una vasta modifica
della Cos7tuzione, facendone un plebiscito Renzi sì-Renzi no. La richiesta
dei ciAadini corregge la torsione plebiscitaria, inacceAabile perché impedisce
la discussione di merito su una modifica pessima e stravolgente, che va
respinta a prescindere dalla sorte del governo.
2. Ma anche Renzi ha avviato la raccolta delle firme dei ciCadini.
Lo ha faAo non per amore di democrazia, ma solo perché i sondaggi
hanno dimostrato che la via del plebiscito personale era per lui pericolosa.
È anche un tenta7vo di scippare la bandiera della raccolta firme ai sostenitori
del no. TuAo deve essere nel nome del governo.
3. Finalmente si riesce dove tuE avevano fallito.
È decisivo il come. Un parlamento illegiGmo per l’incos7tuzionalità della
legge eleAorale, e una maggioranza raccogli7ccia e occasionale, col sostegno
decisivo dei voltagabbana, stravolgono la Cos7tuzione nata dalla
Resistenza. L’irrisione e gli insul7 rivol7 agli avversari vogliono nascondere
l’incapacità di rispondere alle cri7che.
4. La legge Renzi-Boschi riduce i cosJ della poliJca, cancellando le indennità
per i senatori non eleEvi.
Il risparmio è di spiccioli. La gran parte dei cos7 viene non dalle indennità,
ma dalla ges7one degli immobili, dai servizi, dal personale. Mentre anche
il senatore non eleGvo ha un costo per la trasferta e la permanenza a
Roma, nonché per l’esercizio delle funzioni (segreteria, assistente parlamentare,
ecc.). Risparmi con certezza maggiori si avrebbero – anche mantenendo
il caraAere eleGvo - riducendo la Camera a 400 deputa7, e il Senato
a 200. Avremmo in totale 600 parlamentari, invece dei 730 che la
legge Renzi-Boschi ci consegna.
5. I senatori eleE dai consigli regionali nel proprio ambito, insieme a
un sindaco per ogni regione, rappresentano le isJtuzioni di autonomia.
È la Camera delle Regioni, da tempo richiesta.
Falso. Un consigliere regionale è espressione di un territorio limitato e
infraregionale, cui rimane legato per la sua carriera poli7ca. Lo stesso vale
per il sindaco-senatore. Avendo pochi senatori, ogni regione sarà rappresentata
a macchia di leopardo. Pochi territori avranno voce nel senato, e
tuG gli altri non l’avranno. È la camera dei localismi, non delle regioni.
6. Sarebbe stato meglio con l’elezione direCa?
Certo, perché i senatori eleG avrebbero dato rappresentanza a tuAo il
territorio regionale e a tuG i comuni in esso compresi. Una vera Camera
delle regioni richiede l’elezione direAa, mentre l’elezione di secondo grado
apre la via ai localismi e agli egoismi territoriali.
7. Il riconoscimento del seggio senatoriale può essere la via per creare
un circuito di eccellenza nel ceto poliJco regionale e locale.
È vero piuAosto, al contrario, che si rischia un abbassamento della qualità
nei massimi livelli di rappresentanza nazionale. Basta considerare le
cronache di stampa e giudiziarie. SopraAuAo perché ai consiglieri-senatori
e ai sindaci-senatori si riconoscono le preroga7ve dei parlamentari quanto
ad arres7, perquisizioni, interceAazioni. Un’inchiesta penale a loro carico
può diventare molto difficile, o di faAo impossibile.
8. Ma le prerogaJve non riguardano le funzioni di consigliere regionale
o di sindaco, che rimangono senza copertura cosJtuzionale.
E come si possono dis7nguere? Se il sindaco-senatore o il consiglieresenatore
usa il proprio telefono nell’esercizio delle funzioni connesse alla
carica locale diventa per questo interceAabile? E se 7ene riunioni nella sua
segreteria di senatore? Le aGvità di indagine verrebbero scoraggiate, o
quanto meno gravemente impedite.
9. In ogni caso, l’elezione direCa dei senatori è stata sostanzialmente
recuperata nell’ulJma stesura, per le pressioni della minoranza PD.
Falso. Rimane scriAo che i senatori sono eleG dai consigli regionali tra i
propri componen7. È stato solo aggiunto il principio che debba essere assicurata
la conformità agli indirizzi espressi dagli eleAori nel voto per il
consiglio. Ma è tecnicamente impossibile. A dieci regioni e province (Valle
D’Aosta, Bolzano, Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Basilicata) speAano due seggi, e a due (Calabria, Sardegna)
ne speAano tre. Uno dei seggi è riservato a un sindaco. Come si può
rispeAare la volontà degli eleAori quando il consiglio elegge un solo consigliere-
senatore, o due?
10. Il principio della conformità al volere degli eleCori è comunque
stabilito.
Ma cosa la “conformità” significhi, come possa realizzarsi, e cosa accadrebbe
nel caso non si realizzasse rimane del tuAo oscuro. In ogni caso si
rinvia a una successiva legge, che - vista l’impossibilità di risolvere il problema
- potrebbe anche non venire mai. Una norma transitoria rimeAe
pienamente la scelta ai consigli regionali.
11. Ma il senato non eleEvo era necessario per superare infine il bicameralismo
paritario, fonte di conJnui e gravi ritardi.
Falso. Si poteva giungere a un iden7co bicameralismo differenziato lasciando
la natura eleGva del Senato. In ogni caso, le sta7s7che parlamentari
– disponibili online sul sito del Senato – ci dicono che nella legislatura
2008-2013 le leggi di inizia7va del governo, che assorbono in massima parte
la produzione legisla7va, sono arrivate alla approvazione defini7va mediamente
in 116 giorni. AddiriAura, per le leggi di conversione dei decre7
legge sono basta7 38 giorni, che scendono a 26 per la conversione dei decre
7 collega7 alla manovra finanziaria. Numeri, non chiacchiere.
12. Il bicameralismo differenziato semplifica comunque i processi decisionali
e assicura maggiore rapidità.
Solo in apparenza. Negli art. 70 e 72 vigen7 il procedimento legisla7vo è
disciplinato con 198 parole. La legge Renzi-Boschi sos7tuisce i due ar7coli
con 870 parole. Può mai essere una semplificazione? In realtà si mol7plicano
i procedimen7 legisla7vi diversificandoli in rapporto all’oggeAo della
legislazione. Ne vengono incertezze e potenziali confliG tra le due camere,
che potrebbero arrivare fino alla Corte cos7tuzionale.
13. Ma su molte materie la Camera ha l’ulJma parola, e questo evita
le cosiddeCe “naveCe”.
Le naveAe prolungate con reitera7 passaggi tra le due camere sono in
genere sintomo di difficoltà poli7che nella maggioranza, che – se ci fossero
– si manifesterebbero anche con una sola camera decidente. Mentre il senato
comunque partecipa paritariamente su materie di grande rilievo,
come ad esempio le riforme cos7tuzionali. Con quale legiGmazione sostanziale,
data la sua composizione non eleGva?
14. La fiducia viene data dalla sola Camera dei deputaJ, e questo contribuisce
alla stabilità.
Poco o nulla. Nell’intera storia repubblicana il diniego della fiducia ha
faAo cadere soltanto due governi (i due governi Prodi). Lo stesso governo
Renzi è nato con una manovra di palazzo volta all’omicidio poli7co di LeAa.
Senza quella manovra, LeAa potrebbe essere ancora in carica dall’inizio
della legislatura. Uno dei governi più lunghi in assoluto.
15. Il rapporto di fiducia verso la sola camera dei deputaJ rafforza la
governabilità.
La governabilità dipende non dal numero delle camere, ma dalla coesione
della maggioranza che sos7ene il governo. Una maggioranza composita
e frammentata non potrà mai produrre governabilità. È decisiva una
buona legge eleAorale, che componga in modo correAo i valori della governabilità
e della rappresentanza.
16. Per questo l’Italicum è il giusto complemento alla modifica della
CosJtuzione.
Niente affaAo. L’Italicum riproduce i vizi del Porcellum già dichiara7 cos
7tuzionalmente illegiGmi: eccesso di disproporzionalità tra i vo7 e i seggi
aAribui7 con il premio di maggioranza, per di più dato a un singolo par7to;
lesione della libertà di voto dell’eleAore per il voto bloccato sui capilista,
che possono anche essere candida7 in più collegi.
17. Ma l’Italicum prevede una soglia al 40%, superata la quale la lista
oEene 340 deputaJ, e il balloCaggio a due nel caso la soglia non
venga raggiunta. Con il balloCaggio ci sarà comunque un vincitore
che supera il 50%.
Al balloAaggio e al premio si accede senza alcuna soglia. Se nel ballottaggio
a due un par7to prendesse due vo7, e l’altro uno, il primo avrebbe
comunque 340 seggi. Come con il Porcellum, è possibile che un singolo
par7to con pochi consensi reali nel paese abbia in parlamento una maggioranza
blindata di 340 seggi, mentre tuG gli altri soggeG poli7ci, che
pure assommano nel totale maggiori consensi, si dividono i seggi rimanen-
7. Con la conseguenza che il voto dato alla lista vincente pesa sull’esito
eleAorale fino a quaAro volte il voto dato alle altre liste. Un grave elemento
di diseguaglianza tra gli eleAori.
18. Un premio di maggioranza non è di per sé incosJtuzionale.
Ma è incos7tuzionale quello dell’Italicum. Già la soglia al 40% configura
un premio di maggioranza enorme, con 340 deputa7 garan77. Per di più,
essendo sempre 340 i seggi assegna7 alla lista vincente, il premio sarà
maggiore per chi ha il 40% dei vo7, minore per chi ha il 41%, e così via.
Meno vo7 si prendono, più seggi aggiun7vi si oAengono con il premio. Un
elemento di manifesta irrazionalità.
19. Ma l’Italicum garanJsce che si sappia chi vince la sera del giorno in
cui si vota. Un elemento di certezza.
Che nessun sistema eleAorale potrà sempre e comunque assicurare. E in
ogni caso la governabilità non si assicura dando un potere blindato con ar-
7fici aritme7ci a chi ha una minoranza – anche ristreAa – di consensi reali
nel paese. Sarà pur sempre un governo al quale la parte prevalente del
corpo eleAorale ha negato adesione e sostegno.
20. Non è correCo censurare l’Italicum con l’argomento che apre la via
all’uomo solo al comando.
Invece sì. L’Italicum prevede, come già il Porcellum, la figura del “capo”
del par7to. Il voto bloccato sui capilista e le candidature plurime per gli
stessi capilista consentono al leader del par7to di controllare in ampia misura
la scelta dei parlamentari da eleggere, per la maggioranza blindata dal
premio. La concentrazione del potere sul leader è indiscu7bile.
21. Ma chi firma per il referendum abrogaJvo sull’Italicum vuole tornare
al proporzionale puro di lista e preferenza, con tuE i connessi
rischi di ingovernabilità?
Niente affaAo. Si vuole soltanto ristabilire una condizione poli7ca non
viziata da meccanismi eleAorali cos7tuzionalmente illegiGmi. Si potrà allora
liberamente scegliere, con una correAa partecipazione democra7ca e
una piena rappresentanza poli7ca, di quali riforme il paese ha bisogno, inclusa
la scelta di una legge eleAorale conforme a Cos7tuzione.
22. È comunque eccessiva l’accusa di una deriva autoritaria. Rimane
intaCo il sistema di checks and balances.
Ma l’effeAo sinergico della riduzione del numero dei senatori e il dominio
sulla camera dei deputa7 assicurato dal premio rendono decisiva l’influenza
della maggioranza di governo nell’elezione in seduta comune del
Capo dello Stato e dei membri del CSM, come anche nell’elezione da parte
della Camera di membri della Corte cos7tuzionale o di autorità indipenden
7.
23. Sono effeE bilanciaJ dal rafforzamento degli isJtuJ di democrazia
direCa, ad esempio per l’iniziaJva legislaJva popolare.
Falso. Le firme richieste per la presentazione di una proposta di legge
sono triplicate, da 50.000 a 150.000. Le garanzie sono rinviate al regolamento,
e la maggioranza parlamentare rimane libera di rigeAare o modificare
la proposta. In altri ordinamen7, la proposta può andare all’approvazione
per via referendaria, quanto meno nel caso di modifica o rigeAo nell’assemblea
legisla7va.
24. Ma il referendum abrogaJvo si rafforza per l’abbassamento del
quorum di validità, fissato alla maggioranza dei votanJ nelle ulJme
elezioni per la Camera dei deputaJ.
Solo nel caso che sia stato richiesto con ben 800.000 firme, teAo quasi
impossibile da raggiungere in un tempo in cui i corpi intermedi – par77,
sindaca7 – sono indeboli7 o sostanzialmente dissol7. E non si capisce perché
un referendum debba avere un quorum più alto se richiesto da
500.000 ciAadini, e più basso se richiesto da 800.000.
25. Si prevedono i referendum proposiJvi e di indirizzo.
È fumo negli occhi. I referendum proposi7vi e di indirizzo sono solo
menziona7 a futura memoria nella legge Renzi-Boschi, che ne rinvia la disciplina
a una successiva legge cos7tuzionale. TuAo rimane da fare. Cosa
impediva di introdurre fin da ora una disciplina compiuta? Un chiaro intento
di non provvedere.
26. Si correggono gli errori faE nella revisione del Jtolo V approvata
nel 2001.
Non si correggono gli errori vecchi facendone di nuovi e sos7tuendo alla
frammentazione un neocentralismo statalista. Ad esempio, non è acceAabile
che il governo passi sulla testa delle popolazioni locali nella ges7one
del territorio soAo l’e7cheAa di opere di interesse nazionale o simili. La vicenda
trivelle deve insegnarci qualcosa.
27. Si semplifica il rapporto tra Stato e Regioni, che ha dato luogo a un
enorme contenzioso davanJ alla Corte cosJtuzionale.
Ma non mancano contraddizioni e ambiguità, che possono tradursi in
nuovo contenzioso. La soppressione della potestà concorrente in chiave di
semplificazione del rapporto Stato-Regioni è ad esempio pubblicità ingannevole,
perché si crea una nuova categoria di “disposizioni generali e comuni”
che è difficile dis7nguere dalle leggi cornice della aAuale potestà
concorrente. E c’è anche un richiamo a “disposizioni di principio”.
28. Si rafforza lo Stato riportando ad esso potestà legislaJve di cruciale
importanza.
La legge Renzi-Boschi riduce sostanzialmente lo spazio cos7tuzionalmente
riconosciuto alle autonomie. Alcuni profili potrebbero essere - se
isolatamente considera7 - apprezzabili. Ma il neo-centralismo statale è nega
7vo in un contesto di complessiva riduzione degli spazi di partecipazione
democra7ca e di rappresentanza poli7ca.
29, La decosJtuzionalizzazione delle province è un momento importante
di semplificazione isJtuzionale.
Vale anche per le province quanto deAo per il neo-centralismo statale.
Inoltre, sono un elemento marginale nell’impianto della legge Renzi-Boschi.
Una parte persino non necessaria, come è provato dal faAo che la riforma
delle province è stata già da tempo avviata. Il punto dolente è il
modo in cui si sta realizzando.
30. La soppressione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL) è posiJva.
Vero, dal momento che il CNEL non esercita alcuna essenziale funzione
poli7ca o is7tuzionale. Ma la soppressione prende solo pochi righi in una
modifica della Cos7tuzione per altro verso ampia e stravolgente. Bastava
una leggina cos7tuzionale mirata, che non avrebbe dato luogo a polemiche.
La posi7vità della soppressione non può certo bilanciare la valutazione
nega7va di tuAo il resto.

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