Ricorso elettorale contro l’imbroglio delle adesioni “tecniche”: i ricorrenti perdono, ma è solo il primo tempo, il secondo si gioca a Roma, davanti al Consiglio di Stato, ed è lì che si vince o si perde

14 Giugno 2019
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Andrea Pubusa

Respinto il primo ricorso contro la legge elettorale sarda. L’avv. Antonio Gaia ed altri avevano denunciato la violazione dell’art. 21, il quale prevede che le liste dei candidati, per ogni circoscrizione, debbano essere sottoscritte da un certo numero di elettori. Precisamente:
a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.
La raccolta riguarda solo le liste non ancora presenti uin Consiglio regionale. E fin qui la disciplina è ragionevole. Le firme servono a dare serietà alla presentazione della lista, chi già è in consiglio quella prova l’ha già data in precedenti elezioni. Ciò che pone problemi è la disposizione che esenta le liste alle quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione delle elezioni. Cosa s’intende per “adesione“? Un collegamento politico stabile alla lista o anche soltanto la semplice sottoscrizione seguita da una candidatura in altra lista? Sì perché ben otto liste versano in questa situazione. Sono state presentate senza corredo di firme, ma in virtù della c.d. “adesione tecnica”. In particolare  la Lega Salvini si è presentato alla competizione elettorale sarda con il proprio simbolo, riconosciuto a livello nazionale, senza  tuttavia aver avuto eletto alcun rappresentante nel Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data dell’indizione dei comizi (stesso discorso per le altre “liste non regolarmente presentate” del centrodestra e del centrosinistra).
Chi sono gli aderenti istantanei, mordi e fuggi? Ecco i furbetti: a) Dedoni Attilio Maria Antonio del Partito Riformatori Sardi per L’Europa, in data 08/01/2019, per Fortza Paris; b) Desini Roberto del Gruppo Misto e Marco Tedde di Forza Italia, in data 08/01/2019, per la Lista Energie per L’Italia; c)  Paolo Luigi Dessi del Partito Sardo d’Azione, in data 10/01/2019, per la Lega Salvini Sardegna; d) Gianni Lampis di Fratelli d’Italia, in data 08/01/2019, per la lista Sardegna Civica; e) Luigi Lotto del Partito Democratico, in data 08/01/2019, per Futuro Comune con massimo Zedda; f) Valerio Meloni del partito Democratico, in data 08/01/2019, per la lista Sardegna in Comune con Massimo Zedda; g) Francesco Sabatini del Partito Democratico, in data 08/01/2019, per la lista Noi, La Sardegna con Massimo Zedda
Questi baldi giovani, dopo le dichiarazioni di adesione, cos’han fatto? Alcuni non si sono candidati in alcuna lista (Dedoni Attilio Antonio Maria, Luigi Lotto e Francesco Sabatini), altri addirittura hanno accettato la candidatura in liste diverse: Roberto Desini nella lista Sardegna 20/venti, circoscrizione di Sassari, Marco Tedde, nella lista di Forza Italia, circoscrizione di Sassari; Paolo Luigi Dessì nel  Partito Sardo d’Azione, circoscrizione Carbonia Iglesias; Gianni Lampis nel partito di Fratelli d’Italia, circoscrizione del Medio Campidano; Valerio Meloni nel Partito Democratico, circoscrizione di Sassari.
Beh! Cosa vi pare? E’ corretta questa pratica? E l’ammissione di queste liste, da parte degli Uffici Centrali Circoscrizionali, è frutto di una interpretazione condivisibile delle disposizioni in materia? O è finalizzata ad eludere, con abuso del diritto,  l’esigenza di rappresentatività sostanziale delle liste in ambito regionale? O, detto in altri termini, tali adesioni dei consiglieri uscenti alle nuove liste o movimenti o partiti politici, devono essere intese in senso istantaneo o in senso permanente fino alla proclamazione degli eletti?
Il Tar Sardegna è per il “mordi e fuggi“. Il Tar Piemonte Torino (n. 3136/2010) è per il collegamento stabile con la lista: “E’ difficile, invero, concepire e immaginare sul piano fenomenico, un collegamento solo istantaneo, che si esaurisca uno actu, nascendo e morendo. Invero, il concetto e lo stesso etimo di “collegamento “(dal latino “cum legare”, unire insieme) postulano ed evocano un fenomeno effettuale che si connota per un indefettibile profilo diacronico, caratterizzato da stabilità e proiezione nel tempo. Riesce arduo ipotizzare che due insiemi o entità fisiche, figurarsi poi due realtà o corpi politici che una norma sancisca e contempli avvinti da una impegnativa “dichiarazione di collegamento”, pongano in essere “inter eos” un collegamento che sorga e si esaurisca “illic ed immediate”. Ne riuscirebbe, quanto a qualunque collegamento giuridico tra due soggetti di diritto, frustrata la stessa finalità e ratio di una qualsiasi norma che imponga l’onere del collegarsi onde conseguire un effetto vantaggioso da essa annesso al fatto del collegamento”. Pare convincente. A voler ragionare diversamente, e ad ammettere una pura “adesione tecnica” al contrassegno o lista, repentinamente seguita dalla accettazione della candidatura in un altro partito politico, tutta l’operazione si tradurrebbe in una vera e propria elusione della legge.
Ora aspettiamo la motivazione, che sarà depositata entro 10 giorni. La partita, però, è solo al primo tempo. Il secondo si giocherà in campo neutro, a Roma, davanti al Consiglio di Stato. E’ lì che la partita si vince o si perde.

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