Semi-federalismo competitivo: bloccarlo si può

20 Giugno 2024
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Massimo Villone


Fu provocazione dell’ag-
gredito e non aggressio-
ne squadrista. Così Me-
loni rilegge in chiave tipica-
mente fascista i gravissimi
fatti della Camera. Bene la
risposta democratica delle
opposizioni in piazza oggi.
Quanto accade si spiega an-
che con i nervi scoperti nella
maggioranza dopo lo scosso-
ne dato dalle urne europee,
in specie per i dati del Sud e
dei voti assoluti piuttosto
che delle percentuali. Se ne
traggono due corollari.
I
I1primo. No all’insegui-
mento delle riforme della
destra, magari condividen-
done gli obiettivi e volendo
solo temperarne errori o ec-
cessi. È un atteggiamento su-
balterno e perdente di fronte
a Giorgia Meloni, già lanciata
in una compagna referenda-
ria e/o elettorale. Riforme
condivise sono una illusione.
Gli obiettivi della destra sono
saldati dallo scambio tra i
partner della maggioranza.
Il secondo. Partendo dalle ri-
forme vanno invece costruiti
nuovi equilibri politici ed
elettorali. Il primo terreno
per iniziare la costruzione è
inevitabilmente l’autonomia
differenziata, che con l’ap-
provazione definitiva del di-
segno di legge Calderoli pas-
sa alla fase di attuazione. La
stessa costruzione potrà dare
un decisivo contributo anche
contro le riforme che segui-
ranno con tempi più lunghi
(premierato, giustizia). I per-
corsi inevitabilmente si in-
trecciano, perché il reciproco
ricatto tra gli inquilini di pa-
lazzo Chigi rimane sempre
possibile.
il manifesto
Di quali strumenti disponia-
mo da subito per l’autono-
mia differenziata? Il primo è
il ricorso in via principale di
una o più regioni alla Consul-
ta entro 60 giorni dalla pub-
blicazione della legge (artico-
lo 127.2 ). Consente di rispon-
dere all’avvio della fase attua-
tiva dell’autonomia differen-
ziata con un immediato con-
trasto. La Corte può anche
sospendere in tutto o in parte
l’atto impugnato.
Va segnalato, sul punto, che
l’autonomia differenziata,
passando da un regionalismo
solidale a un semi-federali-
smo competitivo, apre a una
conflittualità non tra regione
e stato, ma tra regioni. Si può
ad esempio ipotizzare che
una regione voglia privilegia-
re i “propri” cittadini, o sot-
trarre ad altre regioni perso-
nale qualificato utile nell’eco-
nomia del territorio, o maga-
ri investimenti praticando
un dumping sulle regole am-
bientali.
Beninteso, può accadere già
ora. Da ultimo (sentenza nu-
mero 67/ 2024) la Corte costi-
tuzionale ha censurato una
legge del Veneto che per l’ ac-
cesso alla edilizia residenzia-
le pubblica richiedeva alcuni
anni di residenza in regione.
Cosa cambia con l’autono-
mia differenziata? Che la si-
tuazione può manifestarsi su
scala molto più ampia, men-
tre si indeboliscono gli stru-
menti correttivi.
Il punto è bene colto dal
presidente della Calabria
Occhiuto (Forza Italia)
nell’intervista al Corriere
della sera del 14 giugno, in
cui attacca l’autonomia diffe-
renziata nel commercio con
l’estero- materia subito de-
volvibile - come potenziale
rischio per la competitività
delle regioni del Sud. E basta
18-GIU-2024
da pag. 1-4
pensare alle professioni - an-
ch’esse devolvibili - per il
possibile accaparramento
del personale sanitario.
È uno scenario di competizio-
ne interregionale lesiva della
«Repubblica una e indivisibi-
le»(articolo 5) in quanto il
vantaggio ad alcune regioni
viene dal danno ad altre. Uno
scenario c he la (futura) legge
Calderoli non impedisce. Ad
esempio, perché le «ulteriori
forme e condizioni particola-
ri di autonomia» (articolo
116.3) non si legano a una spe-
cificità di territorio dimostra-
ta o dimostrabile. O perché
con la devoluzione si riduce
l’ambito dei principi fonda-
mentali posti con legge dello
stato (articolo 117.3). O per-
ché si richiama l’astratta de-
terminazione, e non la con-
creta erogazione, dei livelli
essenziali delle prestazioni
(articolo 117.2 ). O perché la
valutazione collegiale in sede
parlamentare e di conferen-
za può essere pretermessa o
disattesa. O perché il regime
transitorio privilegia alcune
regioni. O perché manca una
previa valutazione di impat-
to, come Occhiuto vorrebbe.
Su questo, e altro ancora, si
può fondare un ricorso in via
principale.
Un secondo strumento è dato
dal referendum abrogativo
ex articolo 75, forse inammis-
sibile e comunque più lento
nei tempi, sul quale tornere-
mo. Intanto diciamo con gli
antichi che nomina sunt conse-
quentia rerum. Meloni non
può rinominare come provo-
cazione l’aggressione squa-
drista, o come salute sessuale
il diritto all’aborto. Ma sono
problemi di Meloni, e non ci
toccano. Le riforme della de-
stra avranno un aborto spon-
taneo a opera del popolo so-
vrano, per la salus rei pub!icae.

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