Lussu, i fascisti, per condannarlo, sostenevano che a Cagliari il 31 Ottobre dopo le 22 non è notte!

5 Ottobre 2020
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Andrea Pubusa

La pubblicazione del bel libro di Italo Birocchi su “Lussu giurista” e le concomitanti giornate lussiane meritoriamente organizzate a Cagliari in questi gorni mi hanno dato l’opportunità di rileggere gli atti essenziali del processo a Lussu per l’ammazzamento del giovane squadrista Porrà che assaliva la sua abitazione dal balcone in via Mazzini e gli atti della cancellazione dell’avv. Lussu dall’ordine degli avvocati.
Due episodi concatenati in cui emerge la statura morale e umana dell’uomo di Armungia e la piccineria dei suo accusatori.
Nel caso dell’assalto alla sua abitazione Lussu imposta la difesa su due punti: la scalata della sua abitazione da parte di Porrà che dalla strada raggiunse il terrazzino e la circostanza che il fatto avvenne di notte, dopo le 22 del 31 ottobre. Queste erano le due condizioni che l’art. 376, n. 2 cod. pen. richiedeva per esimere dalla pena chi avesse commesso un omicidio o inferto lesioni personali nell’atto di respingere gli autori della scalata. Lussu invocava l’applicazione di questa esimente, anche se - come affermò - poteva più semplicemente valersi della scriminante della legittima difesa.
L’aspetto più curioso del processo è che il procuratore generale sostenne che il 31 ottobre dopo le 22 a Cagliari non è notte! Beh, si era ormai buio da qualche ora, ma giuridicamente - affermò l’alto magistrato senza vergognarsene - non era notte perchè il fatto accadde al centro di Cagliari; ergo era notte, poniamo, nell’agro, ma non in città, e sapete perché? Perché in città c’è l’illuminazione e sopratutto, nelle vie e piazze del centro, c’è molta gente in giro, e dunque colui a cui scalano l’abitazione è protetto da questa animazione. E tanta gente c’era anche intorno all’abitazione di Lussu in Piazza Martiri quel 31 0tt0bre del 1926. Sennonché tanta presenza era di persone che con urla e strepiti gridavano “a morte Lussu” e altre consimili parole gentili e “tranquillizzanti”.
Ora non è stato difficile ad un collegio giudicante rigoroso mostrare l’infondatezza della tesi accusatoria, ma ciò che colpisce è che non sia stato lo stesso procuratore generale a chiedere il non luogo a procedere, evitando un perenne figuraccia professionale e morale, frutto di genuflessione al regime e di violazione dei più elementari doveri del magistrato: l’onestà intellettuale nell’interpretazione delle leggi.
Fra l’altro Lussu sparò un solo colpo quando ormai Porrà aveva raggiunto il suo balcone, non aveva fatto uso della sua micidiale pistola di guerra prima contro chi tentava di sfondare a sua porta di casa. Se lo avesse fatto sarebbe stata una strage. Data la sua freddezza di fronte al pericolo, acquisita in guerra, riuscì a difendere se stesso ma col minimo spargimento di sangue.
Anche nel procedimento per la cancellazione di Lussu dall’Ordine dgli avvocati c’è un fatto curioso che esalta la meschinità dei suoi accusatori e dei suoi giudici. Lussu fieramente in una memoria difensiva del 2 giugno 1927 esordisce scrivendo “La mia attività politica contro il fascismo non ha inizio nel 1923 ma nel periodo antecedente, il quale desidero non si dimenticato per quanto pesi nella memoria di non pochi neofiti. Io ho combattuto sempre il fascismo prima e dopo la marcia su Roma, poiché il suo metodo e le sue idealità erano e sono in assoluto e insuperabile contrasto con la mia coscienza morale e col mio pensiero politico. L’ho ritenuto e ritengo una calamità nazionale…”. Di qui la sua “opposizione aperta e irriducibile“.
C’è nell’incipit di questa dichiarazione una data, il 1923, e non a caso Lussu dice di aver svolto un’azione di opposizione anche prima di quell’anno. Perché questa precisazione e perché quel richiamo alla memoria di quella data? Perché gran parte dei suoi accusatori (Paolo Pili) e dei suoi giudici (Giovanni Cao, Celestino Loy Murgia, Erminio Copula, Enrico Endrich e il segretario Giuseppe Pazzaglia)  prima del 1923 erano sardisti e concorrevano all’azione antifascista di Lussu. E non è un caso che goffamente i giudicanti precisano nell’atto di espulsione di Lussu dall’Ordine forense che “i fatti si riferiscono non al periodo anteriore al 1923 come subdolamente vorrebbe far intendere il Lussu, ma pacificamente ad un periodo successivo“. Insomma gli atti di opposizione di Lussu erano deprecabili, i loro insieme a Lussu prima del 1923 no!
C’è poi da sottolineare un altro elemento: chi giudica o decide su persone dev’essere imparziale, deve trovarsi in una posizione di serenità d’animo verso i destinatari dei provvedimenti. E’ una regola di correttezza, di civiltà e anche di diritto. Se manca questa disposizione d’animo, c’è obbligo di astensione. Ora gli accusatori di Lussu (Paolo Pili) e i giudicanti erano in grave e manifesto contrasto con Lussu. L’avv. Endrich si era misurato in duello con lui. Quanto la terzietà mancasse in loro è facile comprendere e l’Uomo dell’Altopiano non mancò di rimproverarglielo. Ma erano lì per espellerlo dall’albo degli avvocati non per rendere giustizia.
Invito tutti a leggere questi documenti e gli insegnanti a farli leggere e commentare agli studenti per mostrare quale tratto divide un grande Uomo dai servitori del regime.

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