Caso Englaro: anche il rifiuto delle cure è un diritto

27 Gennaio 2009
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Red

E’ difficile che le sentenze siano giuste. Perciò ci accontentiamo che siano accettabili. Questa del Tar Lombardia ci sembra invece molto giusta. E fà onore alla Giurisdizione amministrativa italiana, che invero spesso nella sua storia centenaria si è segnalata per la tutela, contro l’arbitrio dell’amministrazione, di interessi importanti dei cittadini e di rilevanti libertà. E così è oggi per la sentenza del Tar lombardo sul caso Englaro: una risposta civile e costituzionale alle arroganze ideologiche e integraliste trasfuse in atti dell’amministrazione; in questo caso della Regione Lombardia e del Ministero con a capo Sacconi. Il Ministro ha preteso di frapporsi all’esecuzione della decisione della Corte di Cassazione, intimando alle strutture sanitarie pubbliche di rifiutare la loro assistenza e intimorendo quelle private, che - come si sà - dipendono dalle convenzioni con le strutture pubbliche. Un inaudito atto di arroganza, in flagrante violazione della divisione dei poteri, che inibisce all’autorità politico-amministrativa di opporsi all’esecuzione delle decisioni dell’autorità giurisdizionale. Ora, il Tar Lombardia ha rimesso le cose a posto (come  già fece la giurisdizione ordinaria) con un rigoroso richiamo ai principi costituzionali sia in tema di diritto alla salute che di rapporti fra potere amministrativo e funzione giurisdizionale.

Naturalmente la vicenda non è conclusa. Formigoni ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato, a cui si è associato il  solerte Sacconi. Il calvario di Eluana e della sua famiglia continua. Deve proseguire ed anzi accentuarsi  anche la vigilanza e la mobilitazione di tutti i democratici a difesa delle libertà costituzionali, dello stato di diritto e della laicità dell’ordinamento.    

Ecco la notizia diffusa da Adnkronos/Salute

Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di Beppino Englaro contro il provvedimento con cui la Regione Lombardia aveva negato la possibilità di eseguire nelle proprie strutture la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali a Eluana. Il provvedimento regionale viene così annullato.

Il Tribunale amministrativo regionale motiva dettagliatamente in 7 pagine la decisione di annullare il provvedimento del Pirellone e dispone che la Regione indichi una struttura sanitaria dove eseguire l’interruzione delle cure che tengono in vita Eluana, definendo “non conformi ai principi” le affermazioni dell’amministrazione regionale secondo cui il Servizio sanitario nazionale non sarebbe obbligato a prendere in carico un paziente che a priori rifiuti le cure necessarie a tenerlo in vita e secondo cui il personale medico non potrebbe dare corso a questa volontà, pena la violazione dei propri obblighi di servizio.

“Il diritto costituzionale di rifiutare le cure è un diritto di libertà assoluto”, spiega il Tar e aggiunge: “La manifestazione di tale consapevole rifiuto rende doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente”. Non solo. “Rifiutare il ricovero ospedaliero - si legge nella sentenza - dovuto in linea di principio da parte del Ssn a chiunque sia affetto da patologie mediche, solo per il fatto che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto all’interruzione del trattamento, significa di fatto limitare tale diritto”. A nulla serve anche opporre l’obiezione di coscienza, insiste il Tar. Perché, spiega la sentenza, “il rifiuto opposto dall’amministrazione non può giustificarsi in base a ragioni attinenti l’obiezione di coscienza”.

Quanto alla nota del 16 dicembre, firmata dal ministro Maurizio Sacconi, “rappresenta - si legge nella sentenza del Tar - il convincimento, senza dubbio autorevole, perché proveniente dal vertice dell’amministrazione ministeriale, ma comunque inidoneo, secondo i principi generali sulle fonti, a intaccare il quadro del diritto oggettivo come ricostruito con la forza e l’efficacia propri del provvedimento giurisdizionale”.

Il Tar ”ha accolto in pieno le nostre richieste” ha commentato all’Adnkronos il legale di Beppino Englaro, Vittorio Angiolini. Ora la Regione Lombardia “dovrà indicare una struttura sanitaria idonea, dove eseguire il decreto che dispone l’interruzione dell’idratazione e dell’alimentazione forzata per Eluana”.

Di diverso avviso il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. “E’ strabiliante - dichiara il governatore - che si pretenda di deliberare sulla vita e la morte di una persona per via amministrativa”. E annuncia che si valuterà cosa “fare o non fare per difendere le prerogative della Regione domani, durante la seduta di Giunta già programmata”.

Secondo Carlo Alberto Defanti, il neurologo che da anni segue Eluana, la casa di cura ‘La Quiete’ di Udine, la struttura friulana che in queste ore sta valutando tutti gli aspetti tecnici e amministrativi da affrontare per rendere possibile un eventuale ricovero di Eluana, “resta la via maestra” per accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio.

La pronuncia del Tar lombardo “resta una buona notizia, una vittoria ulteriore del diritto rispetto a una politica che tenta di sbarrare la strada sia a livello nazionale, con l’atto del ministro del Welfare Maurizio Sacconi, sia a livello locale con l’operato del governatore Roberto Formigoni”. Ma ciò non toglie che “difficilmente la sentenza potrà produrre effetti a breve, perché è facile pensare che la Regione ricorrerà al Consiglio di Stato. La pronuncia, dunque, non avrà purtroppo effetti immediati”. Dunque Udine resta la meta più probabile, “salvo agguati dell’ultimo momento”, ironizza Defanti.

Mentre sull’apertura delle strutture del Piemonte, possibilità offerta dalla governatrice Mercedes Bresso, “si tratta di una disponibilità importante, un appiglio a cui aggrapparsi nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto”, conclude il neurologo di Eluana.

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