Reddito di cittadinanza: quale finanziamento?(2)

3 Novembre 2017
2 Commenti


Gianfranco Sabattini

 Pubblichiamo la seconda parte, dedicata all’Italia,  dell’interessante articolo del Prof. Gianfranco Sabattini sul finanziamento del Reddito di Cittadinanza. La prima parte è stata pubblicata il 1° novembre.

In Paesi come l’Italia, le condizioni economiche attuali (e quelle di un prevedibile futuro sufficientemente lontano) non consentirebbero la costituzione del “Fondo Capitale” per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (RdC): innanzitutto, per gli “ostacoli politici” che impedirebbero l”assorbimento” dei surplus della bilancia dei pagamenti di parte corrente; ma anche per le difficoltà cui andrebbe incontro la soppressione di molte voci di spesa necessarie per il finanziamento del sistema di sicurezza sociale esistente, o per quelle che impedirebbero di poter disporre delle risorse provenienti da una possibile imposta patrimoniale. Per tutti questi motivi, più “percorribile” potrebbe essere l’inserimento del problema del finanziamento del “Fondo Capitale” nella prospettiva delle finalità del cosiddetto “movimento benecomunista”, ovvero di quel movimento che si prefigge di riordinare i diritti di proprietà all’interno dei moderni sistemi industriali, al fine di sottrarre al mercato tutti quei beni di proprietà pubblica destinabili alla soddisfazione dei bisogni esistenziali incomprimibili degli esseri umani; ciò però non potrebbe prescindere da una profonda revisione dei diritti di proprietà, per trasformare la proprietà pubblica di beni non esitabili sul mercato in proprietà comune o collettiva.
Il riordino dei diritti di proprietà può trovare la sua logica giustificazione, considerando che da sempre a loro fondamento è stato posto il lavoro, inteso come condizione perché chi ne fosse titolare potesse godere e disporre, in modo pieno ed esclusivo, entro certi limiti, dei beni acquisiti con le proprie capacità lavorative. Tale condizione è sempre stata ricondotta all’ esistenza di un ordine naturale; poiché, però, fin dall’epoca della rivoluzione agricola (8-12 mila anni or sono) nessun individuo ha mai “lavorato” in una condizione di isolamento, così da produrre beni utili con il suo solo lavoro indipendente, ma ha potuto produrli nella misura desiderata solo all’interno della comunità, attraverso la cooperazione dei soggetti che di essa facevano parte, la “dimensione sociale” della loro produzione costituisce motivo sufficiente a “fare premio” sull’esistenza di ogni presunto ordine naturale e, quindi, a giustificare l’introduzione di limiti al loro godimento esclusivo.
Gli stravolgimenti verificatisi nell’età moderna, soprattutto quelli imputabili alla rivoluzione industriale, i cui effetti sono stati inaspriti dalle ricorrenti crisi sociali ed economiche, giustificano l’impegno di quanti sono interessati ora a migliorare la definizione dei diritti di proprietà; l’impegno, però, dovrebbe essere orientato con particolare riferimento a tutto ciò che è esprimibile in termini di risorse “regalate dal cielo”. Solo su questa base si potrebbe costruire una teoria dei diritti di proprietà che ponga rimedio a tutte le conseguenze negative originate da una loro “cattiva definizione”; è questa la condizione che dovrebbe essere soddisfatta allo scopo di migliorare la definizione delle modalità con cui le popolazioni possono relazionarsi ai beni dei quali dispongono, senza trascurare, come ricorrentemente avviene, le forme di una loro razionale gestione. Così diverrebbe plausibile pensare alla costituzione di un “patrimonio/capitale collettivo”, dal quale trarre, con la vendita dei servizi ai prezzi di mercato, i proventi da fare affluire al “Fondo Capitale” proposto da Morley-Fletcher.
Pertanto, l’introduzione del “RdC”, non potrà essere disgiunta da un riordino dei diritti di proprietà, nelle diverse forme in cui questa si manifesta (comune o collettiva, pubblica e privata) che dovranno rappresentare un “continuum di regimi proprietari”, definiti tenendo conto della realizzabilità del sistema di sicurezza sociale fondato sul “RdC”.
In Italia, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, all’insegna del “terribile diritto” della proprietà privata e del misconoscimento di alcuni dettati costituzionali che ne salvaguardavano la funzione sociale, è stata realizzata la distruzione dell’”economia mista” e la privatizzazione di buona parte del patrimonio pubblico; processo, questo, che continua ad essere alimentato, da parte delle maggioranze politiche che si susseguono al governo del Paese, unicamente per “ragioni di cassa”.
Il movimento benecomunista considera giustamente i beni comuni oggetto di diritti universali, la cui definizione e fruizione non possono essere “appiattite” su quelle connesse alle argomentazioni della prevalente teoria giuridico-economica. Per dirla con le parole di Stefano Rodotà, il giurista che è stato tra i primi ad introdurre la questione dei beni comuni in Italia, “se la categoria dei beni comuni rimane nebulosa, e in essa si include tutto e il contrario di tutto, […] allora può ben accadere che si perda la capacità di individuare proprio le situazioni nelle quali la qualità ‘comune’ di un bene può sprigionare tutta la sua forza” (S.Rodotà, Il valore dei beni comuni, Fondazione Teatro Valle Bene Comune, 2012), in funzione della soddisfazione dei diritti universali corrispondenti ai bisogni esistenziali incomprimibili degli esseri umani. Può dirsi che il diritto a un reddito incondizionato, qual è il “RdC”, non possa rientrare nel novero di tali diritti?
Per evitare lo smarrimento della loro preminente qualità, i beni comuni devono essere sottratti al mercato e salvaguardati giuridicamente, garantendo a tutti la fruibilità dei servizi che essi, direttamente o indirettamente, possono rendere. Ma come? Rodotà manca di dirlo, mentre è ineludibile, considerata la loro natura di risorse scarse, la necessità che siano stabilite le procedure finalizzate a governarne la conservazione e la gestione; ciò, al fine di evitare che la sola definizione dal lato del consumo esponga i beni comuni al rischio di un loro possibile spreco. Tra l’altro, oltre che pervenire a una precisa definizione dello status giuridico dei beni comuni, sarà anche necessario stabilire quali dovranno essere, per quanto riguarda specificamente i beni pubblici, quelli da sottrarre alle leggi di mercato, da gestire attraverso un’”Autorità” pubblica, dotata dei poteri idonei a sottrarla ad ogni condizionamento politico, al pari di quanto avviene, ad esempio, per la massima istituzione bancaria del Paese.

2 commenti

Lascia un commento