Il governo impugna l’ordinanza anticontagio di Solinas. Forse ha ragione, ma la salute dei sardi è in pericolo

17 Settembre 2020
3 Commenti


 

 ”Ogni atto del presidente della Regione finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di questa emergenza sanitaria in Sardegna, è stato adottato nell’esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute pubblica, dei sardi e dei turisti“. Così il presidente della Regione, Christian Solinas al Ministro Boccia, dopo l’impugnazione da parte del governo dell’ordinanza che prevede test per i passeggeri in entrata nell’Isola. E come dargli torto!? Da quando è stato eliminato ogni controllo la Sardegna, ch’era sostanzialmente libera dal covid, oggi ne è invasa, non c’è zona che ne sia esente. E qui non occorre essere esperti, basta il buon senso per capire che il “passaporto sanitario” invocato da Solinas prima dell’estate avrebbe impedito o fortemente contenuto la diffusione del contagio. Certo, la misura poneva delicate questioni giuridiche per la limitazione della libertà di circolaxione, ma esse non erano insuperabili con una leale collaborazione governo/regione. Ed è proprio l’art. 16 Cost. che Boccia invoca per ottenere l’annullamento dell’ordinanza Solinas, come ha fatto per quelle di altri presidenti di regione. Per esempio, contro il Piemonte che ha imposto l’obbligo di misurare la temperatura a scuola a tutti gli alunni anziché a casa. Più recente il caso sardo. L’Avvocatura dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas. Il mancato rispetto dell’articolo 16 sulla libera circolazione delle persone è la ragione fondamentale del ricorso depositato al Tar della Sardegna.
Ora è probabile che il governo la spunti ancora una volta. L’art. 16 consente le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno proprio per ragioni di salute e sicurezza pubblica, ma riserva alla legge la disciplina, legge statale s’intende (“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”), e dunque anche i provvedimenti applicativi, in mancanza di diversa previsione, devono essere dello Stato. Su questo aspetto punta il ministro degli Affari regionali  con il ministro della Salute e l’Avvocatura dello Stato. Ovviamente, nel ricorso depositato  al Tar della Sardegna, c’è anche una richiesta di sospensiva, e dunque presto si saprà se l’ordinanza passerà indenne il vaglio del Giudice amministrativo o se verrà immediatamente paralozzata nei suoi effetti.
Dati i precedenti, è quasi certo che il ministro avrà partita vinta, ma nel merito il problema rimane. E’ corretto lasciare che, in un’isola fino a poco tempo fa esente da contagi ed ora con diffusione limitata del virus, si possa entrare liberamente? Non è ragionevole pretendere un controllo medico preventivo? La limitazione rientra perfettamente nella previsione dell’art. 16 Cost. e indubbiamente tutela la salute pubblica dei sardi. Rimane la questione della competenza, su cui l’art. 16 e l’art. 120 Cost. non lasciano spazi per un intervento regionale che non sia almeno concordato, in base alla legge statale, col governo. Tuttavia questo problema, riguardando organi pubblici, non deve trovare soluzione nelle aule di giustizia, occorrerebbero accordi che risolvano anche i delicati profili di fattibilità giuridica. Stiamo parlando dela libertà di circolaione e soggiorno non di noccioline, è giusto e doveroso essere rigorosi, ma, senza una fattiva e leale collaborazione fra gli organi interessati, si fa solo propaganda e danno al bene che invece dovrebbe tutelarsi: il diritto alla salute, che è l’unico espressamente qualificato dalla Carta come “fondamentale”. Chiunque la spunti al Tar la salute dei sardi è in pericolo.

3 commenti

  • 1 Aladinpensiero Online
    17 Settembre 2020 - 08:29

    Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=112635

  • 2 Tonino Dessì
    17 Settembre 2020 - 12:03

    In mattinata il Presidente del TAR Sardegna ha sospeso, con proprio decreto monocratico, come richiesto dal Governo, l’ordinanza del Presidente della Regione, rinviando a ottobre il giudizio collegiale del Tribunale.
    Due appunti al volo, giusto per dire cosa ne penso e con la premessa che non imbarcherò me stesso nè altri in discussioni da causidici.
    Credo intanto che il decreto monocratico sia esattamente quello che era prevedibile.
    Quasi mai i Presidenti dei TAR, in tutta la vicenda pandemica, hanno respinto i ricorsi governativi contro provvedimenti regionali e locali.
    Dopodiché i giudizi alla camera di Consiglio altrettanto raramente ci sono arrivati, perché nel frattempo quei provvedimenti sono spirati per scadenza dei loro termini intrinseci, facendo cadere l’interesse a una conclusione con sentenza.
    A leggere il decreto tuttavia si ricostruisce un ragionamento che non mi pare dia ragione a nessuno di coloro che hanno negato in linea di principio assoluto il fondamento giuridico di ordinanze regionali più restrittive dei DPCM (in effetti è una disposizione confermata in tutti i decreti-legge poi convertiti in leggi).
    Per sospendere l’ordinanza regionale il Presidente del TAR è conclusivamente ricorso ad argomenti di merito (non sussistono le condizioni di straordinaria emergenza sul territorio regionale).
    Tutto qui.
    Un decreto “di circostanza”, lo definirei.
    Una partita persa da entrambe le parti, in definitiva, le quali non hanno, nessuna delle due, agito in linea con l’esigenza di una leale collaborazione.

  • 3 Michele Capitani
    18 Settembre 2020 - 19:22

    Da “ximprotteddu” siccome “in tutt’altre faccende affaccendato …” non ho rivisitato l’elenco delle competenze primarie, concorrenti e derivate di cui ai primi articoli dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna. Ma corre l’obbligo sottolineare che ogni prova di forza non premia, mai! Neppure ricorrendo a una parvenza di legalità che, peraltro, in specie non ha. Infatti se il DPCM ha valenza regolamentare “normativa” anche a seguito della modifica operata all’articolo 117 Cost., e estremizzando il concetto: l’Ordinanza del Presidente Solinas, al riguardo, potrebbe avere una parvenza di regolamento, fermo restando atto o provvedimento amministrativo. Nell’uno e nell’altro caso abbisogna porre in evidenza che ogni norma regolamentare in contrasto alla legge di derivazione e ancor di più al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già sottoposto al previsto controllo di legittimità da parte degli orgai competenti e registrato alla Corte dei Corti, deve essere disapplicata. Certo che necessitava un previo accordo pur con l’alibi che qualsiasi pandemia è di difficile dominio, così come riportano gli annali. Questo accordo è stato preventivamente proposto? Atteso che, ogni creazionismo giuridico non conforme resta vietato dall’Ordinamento anche soltanto per straripamento di potere. Imparassimo tutti quanti a circoscrivere la propaganda elettorale al periodo stabilito e all’oggetto delle operazioni di voto sarebbe utilitaristico per tutti. Compresa la salute dei Sardi anche in questo contesto pandemico. Insomma, la metodologia monda da secondi fini propagandistici negativi, conta. Resta aperta, comunque, la questione se poteva o no essere concesso da parte del Governo in persona dell’organo competente l’adesione a una preventiva proposta di certe misure contingibili e urgenti. A nessuno è concesso scantonare dalla Costituzione e men che meno dalla costituzione Sarda. Perché qualsiasi difformità a Questa e a quest’altra comporta grave violazione a norme costituzionali. Kentu koncas et kentu berrittas ha comportato e comporta torsione tecnocratica (e, dunque, antidemocratica) di processi di produzione del diritto. Come a inizio del primo periodo, errando, non rileggo quanto scritto. Certo della ‘spanna’ si riproduce una parafrasi di aneddoto scolastico in segno di ringraziamento:” Grazie Andreas!”. “Siate giuristi!”, è stata la risposta del Prof Capitan. Gi ultimi due periodi si piegano ad eventuale cassazione.

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