L’insularità non è solo un fatto geografico, è un fatto storico-culturale

26 Giugno 2020
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Andrea Pubusa

Ieri sono stato sentito dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in audizione informale sul disegno di legge costituzionale n. 865 sul riconoscimento insularità, composto da un articolo unico: 

Art. 1.

All’articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità e dispone le misure necessarie a garantire un’effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

Come si vede, l’articolo considera l’insularità solo nell’aspetto naturale (geografico) e quindi come fonte di svantaggi. Tuttavia, la questione insulare non è solo questo, l’insularità non è solo fonte di svantaggi, è anzitutto questione storico-culturale. L’insularità ha messo capo nel corso dei secoli a peculiarità storico, culturali, linguistiche e istituzionali, che costituiscono l’essenza della sardità r  contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale nazionale. Ricordo che alla metà degli anni ‘80, quando ero presidente della Prima Commissione in Consiglio Regionale, nel corso di una discussione su questi temi in seno alla direzione comunista, Umberto Cardia, bonariamente e con la sua usuale finezza, ebbe modo di far presente a me, ingenuo seguace della visione tradizionale, che l’insularità non è una questione geografica, ma una questione etnostorica ed etnoculturale. E velocemente mi ricordò che la Sardegna ha avuto un parlamento dal 1200 fin alla sciagurata fusione perfetta del 1847, ed ha avuto per secoli istituzioni autonome e leggi fondamentali a garanzia delle proprie prerogative, leggi immodificabili perfino dal re, in ragione del loro carattere pattizio di rango internazionale. A questo schizzo storico-istituzionale aggiunse gli altri aspetti che danno una connotazione specifica alla Sardegna, a partire dalla lingua. Mi disse dunque che ogni iniziativa che non considerasse la complessità del concetto di insularità non avrebbe portato a risultati accettabili. Fu una lezione fondamentale, che mi ha aperto un orizzonte nuovo e di grande prospettiva. Mario Melis, a sua volta, mi disse invece, mentre eravamo a Collinas a ricordare G. B. Tuveri: “bisogna sempre ricordare che il mare divide e tuttavia unisce. Bisogna far prevalere la sua capacità di collegarci agli altri popoli“.
Ora questi insegnamenti non possono essere trascurati in una disposizione che voglia costituzionalizzare l’insularità. La proposta avanzata dal Comitato e recepita nel disegno di legge n. 865 invece li omette. Della insularità coglie solo gli aspetti negativi che richiedono misure economiche finanziarie. Di qui anche la collocazione della nuova norma all’interno dell’articolo 119 Cost., che disciplina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni. Era così anche nell’originario comma 3 dell’art. 119, poi modificato in peggio nel 2001, che in qualche modo costituzionalizzava la questione insulare; si trattava però di una visione riduttiva, rispondente all’elaborazione degli anni 1946/47. Ora occorre fare di più, sancire il principio in relazione alla nozione più corretta e ampia di insularità.
Come ho detto alla Commissione del Senato, nel d.l. metterei pertanto in luce gli aspetti positivi, rilevando così che l’inularità non è solo svantaggio, come parrebbe dal testo proposto. e dunque la questione và vista non solo nei suoi aspetti economico-finanziari.
Rimetterei pertanto alla Repubblica (ossia all’ordinamento nella sua interezza) il riconoscimento e il promovimento delle culture insulari, mentre assegnerei allo Stato l’adozione delle misure per superare gli svantaggi.
In questa impostazione più ampia la collocazione del principio d’insularità in seno all’art. 119 appare riduttiva ed impropria; occorrerebbe un articolo autonomo, da inserire preferibilmente fra i principi fondamentali con un articolo 5 bis, o immediatamente prima dell’art. 119.
Formulerei dunque la nuova disciplina nel seguente modo, salvi gli approfondimenti e gli affinamenti del caso:

Art. 5 bis oppure 118 bis (Principio di insularità)

La Repubblica riconosce le peculiarità culturali dell isole e ne promuove lo sviluppo.
Lo Stato adotta le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità e a garantire l’effettiva parità e il reale godimento dei diritti fondamentali e inalienabili”

 

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