Cittadino/straniero, una distinzione ancora attuale?

23 Giugno 2017
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Red

 

Una riflessione sul rapporto fra cittadini e stranieri in favore dello jus soli e in vista della conferenza InterAzioni  per superare la Bossi-Fini “Ero Straniero” -  Lunedì 26 giugno a Cagliari (ore 16.00 nella Fondazione di Sardegna, via San Salvatore da Horta n°2).

 

Cittadino/straniero, una distinzione ancora attuale? Fra i costituzionalisti il quesito è molto dibattuto. Basti ricordare che nell’ottobre del 2009, su questo tema, proprio a Cagliari, si è tenuto il Convegno nazionale dei Costituzionalisti. La relazione introduttiva di Valerio Onida, già Presidente della Corte Costituzionale, aveva ad oggetto “Lo statuto costituzionale del non cittadino“, e già l’eliminazione del termine “straniero”, è molto significativa.
Ecco un po’ di appunti di quella bella e dotta relazione.
Nell’assetto costituzionale sette/ottocentesco, sorto dalle rivoluzioni liberali, la cittadinanza finiva per operare quasi al modo delle antiche appartenenze di ceto, che gli ideali rivoluzionari avevano inteso abbattere: cioè come fattore determinante del “valore” giuridico dell’individuo rispetto allo Stato. Come nell’antico regime le persone “valevano” in modo disuguale, secondo la loro appartenenza di ceto, così nel nuovo regime le persone “valevano” in modo disuguale, secondo la loro appartenenza allo Stato di cui erano cittadini. Come nell’antico regime, così nel nuovo erano tutti egualmente soggetti all’autorità statale, ma il riconoscimento di diritti e anche l’imposizione di certi doveri erano legati alla cittadinanza.

Ma come stanno le cose con le nuove Carte del secondo dopo guerra? In realtà il riconoscimento nella Carte successive al 1945 dei diritti umani universali fa perdere centralità alla cittadinanza. I rapporti internazionali non ruotano più attorno al principio nazionale, che identificava cittadinanza e nazionalità, e sembrava dare un fondamento “naturale” alla distinzione fra cittadini e stranieri. Oggi la convivenza e il meticciato, (gruppi diversi per origine, cultura, lingua e religione, all’interno dei confini statali) impedisce di considerare lo Stato come esclusiva espressione giuridica di un gruppo umano ben identificato per caratteri “pregiuridici”. È sempre più difficile dunque giustificare differenze di trattamento o discriminazioni su basi “naturalistiche” o “di fatto”.
Il riconoscimento di un nucleo di diritti inviolabili comuni a tutti gli esseri umani rende più problematica e meno giustificabile la differenza cittadino/non cittadino. I diritti del cittadino sono oggi sempre più diritti dell’uomo. L’universalizzazione dei diritti nata con l’ONU e le giurisprudenze sovranazionali, che operano in nome dei diritti sovranazionali, cambia radicalmente il panorama.
Ma veniamo all’attualità. Il rapporto cittadini/non cittadini si colloca oggi nel cuore di fenomeni sociali imponenti e globali, quali sono le nuove migrazioni di massa: non più a popolare nuove terre e a costituire nuove nazionalità, ma dirette verso territori popolati e sviluppati, spinte dalle disuguaglianze nell’accesso alle risorse economiche.
Il nostro paese è divenuto da terra di emigranti, terra di immigrazione. Nel 1947 la Costituzione repubblicana sanciva la libertà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all’estero (art. 35), si disinteressava invece totalmente dei problemi della immigrazione, salvo il richiamo al diritto d’asilo, di matrice politica e non economica (art. 10). La Costituzione fondava lo “statuto costituzionale” degli stranieri essenzialmente sul diritto internazionale (art. 10, comma 2).
Oggi l’attenzione del legislatore (ma non ancora di quello costituzionale) si è spostata, spinta dalla realtà, verso i problemi della immigrazione.
Il legislatore costituzionale con gli emendamenti del 2000 e del 2001 sul voto degli italiani all’estero, ha guardato indietro, da strabico: ha enfatizzato il senso della cittadinanza italiana staccata dall’effettivo insediamento sociale nel paese. Non ha invece per nulla guardato, quanto ai diritti di partecipazione e di rappresentanza, alla crescente quota di stranieri residenti spesso stabilmente nel territorio italiano. E anzi il legislatore (ordinario) del 1992, ha favorito al massimo l’acquisto della cittadinanza da parte di chi avesse anche un lontano legame di sangue con cittadini italiani (jus sanguinis), e ha reso più difficile l’acquisto per naturalizzazione da parte degli stranieri residenti e perfino l’acquisto per elezione da parte dei nati in Italia da genitori stranieri residenti, richiedendo il soggiorno legale dei genitori del nuovo nato per tutto il tempo dalla nascita alla maggiore età (jus soli).
In questo contesto è perfino ridicolo, oltre che anacronistico, il principio di reciprocità. L’art. 73 delle legge del 1995 (nuove norme del c.d. diritto internazionale privato) ha abrogato alcuni articoli delle preleggi, lasciando in vita l’articolo 16 sul “Trattamento dello straniero”, per cui “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”. Si noti: lo straniero “è ammesso” a godere dei diritti, non se li vede “riconoscere” (art. 2 della Costituzione sui diritti inviolabili) senza la “concessione” del legislatore statale. Posta la condizione di reciprocità, se lo straniero è cittadino di uno Stato che non riconosce ai cittadini italiani gli stessi diritti dei propri cittadini, non gode in Italia gli stessi diritti dei cittadini italiani. Quindi chi fugge da paesi liberticidi, dovrebbe trovare qui lo stesso trattamento?!
Bastano questi spunti  per capire come lo jus soli nella versione più estensiva si inquadra nella prospettiva dello sviluppo ed attuazione della nostra Carta, confermata dal voto popolare del 4 dicembre. Si può dunque discutere sulla miglior soluzione, ma nell’ambito di un ampio riconoscimento. Ogni opzione riduttiva finisce per cozzare irrimediabilmente con i principi di civiltà giuridica e di civiltà tout court, codificati nella nostra Costiruzione.

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  • 1 Oggi venerdì 23 giugno 2017 | Aladin Pensiero
    23 Giugno 2017 - 08:33

    […] una distinzione ancora attuale? 23 Giugno 2017 Red su Democraziaoggi. Una riflessione sul rapporto fra cittadini e stranieri in favore dello jus soli e in vista della […]

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