Italicum2/La vendetta

22 Novembre 2014
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Massimo Villone - Il Manifesto 19.11.2014

Ecco un articolo di un eminente costituzionalista dell’Ateneo napoletano, già presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. La riflessione calza anche per la legge truffa sarda salvata dal Tar Sardegna. Qui c’è il succo dell’appello al Consiglio di Stato. Una ragione in più per leggerlo con attenzione.

Sull’Italicum si ria­prono le danze al senato. Vediamo nel copione le modi­fi­che det­tate da Renzi nel Naza­reno bis: abbas­sa­mento delle soglie di accesso (forse 3%), innal­za­mento di quella per il pre­mio (forse 40%), pre­fe­renze (forse) per una parte dei par­la­men­tari (esclusi i capi­li­sta, o – secondo le ultime noti­zie — per il solo par­tito che con­se­gue il pre­mio). Corre l’argomento che si vuole così tener conto della dichia­ra­zione di ille­git­ti­mità costi­tu­zio­nale del Por­cel­lum (Corte cost., 1/2014). E sarebbe com­men­de­vole, se fosse vero. Ma così non è.

Punto primo. La Corte rico­no­sce il suf­fra­gio come diritto fon­da­men­tale e invio­la­bile. In un sistema demo­cra­tico, tutto si costrui­sce a par­tire dal voto libero ed eguale. L’architettura poli­tica e isti­tu­zio­nale, dalla rap­pre­sen­ta­ti­vità delle assem­blee elet­tive alla forma di governo, e l’indirizzo di governo che essa esprime, pog­giano sull’architrave di una volontà col­let­tiva alla cui for­ma­zione tutti con­cor­rono libe­ra­mente e con pari dignità.

Punto secondo. Un diritto fon­da­men­tale e invio­la­bile non è in quanto tale sot­tratto a qual­si­vo­glia limi­ta­zione. Potrà darsi la pos­si­bi­lità di un neces­sa­rio bilan­cia­mento con altri beni pari­menti pro­tetti in Costi­tu­zione, da cui sca­tu­ri­sca un limite al primo.

Punto terzo. Tale bilan­cia­mento, peral­tro, deve rispon­dere a cri­teri di neces­sità e pro­por­zio­na­lità. In altre parole, il limite al diritto fon­da­men­tale può essere posto se indi­spen­sa­bile alla tutela di altro bene pari­menti pro­tetto in Costi­tu­zione, nella stretta misura richie­sta da quella tutela, e senza sacri­fi­cio ecces­sivo del diritto. Un limite che ecceda que­sti con­fini, o che per­se­gue un obiet­tivo rea­liz­za­bile attra­verso misure meno lesive, è incostituzionale.

Que­sti sono capi­saldi della giu­ri­spru­denza costi­tu­zio­nale nostra e di molti paesi a noi para­go­na­bili. La Corte, nella sent. 1/2014 e non solo, rico­no­sce la gover­na­bi­lità come bene costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto. Quindi è rispetto a que­sto bene che deve incar­di­narsi un pos­si­bile bilan­cia­mento. Il neces­sa­rio equi­li­brio non era rispet­tato dal Por­cel­lum, e da qui la dichia­ra­zione di inco­sti­tu­zio­na­lità, che col­piva in spe­cie la man­cata dichia­ra­zione di una soglia per l’applicazione del pre­mio di mag­gio­ranza, e la lista bloc­cata per tutti i parlamentari.

Ed è certo che alla prima ver­sione dell’Italicum potes­sero vol­gersi cen­sure nella sostanza iden­ti­che.
Offrono rispo­sta le cor­re­zioni di cui si discute? La rispo­sta è nega­tiva. E si motiva con chia­rezza dimo­strando che il sacri­fi­cio impo­sto al voto libero ed eguale è comun­que ecces­sivo e inutile.

Assu­miamo – e già que­sto è opi­na­bile – che gover­na­bi­lità e diritto di voto siano da bilan­ciare alla pari, come beni assi­stiti da eguale pro­te­zione costi­tu­zio­nale. Tro­viamo nell’Italicum-bis che la gover­na­bi­lità è assi­cu­rata dal pre­mio nel caso di lista che supera il 40%, e dal bal­lot­tag­gio nel caso tale soglia non sia rag­giunta da alcuno.

Quindi il man­tra di avere un vin­ci­tore il giorno stesso del voto risulta pie­na­mente sod­di­sfatto, senza mar­gini resi­dui. Comun­que, ci sarà un vin­ci­tore con una mag­gio­ranza par­la­men­tare. Ma allora, per­ché porre anche soglie di sbar­ra­mento verso il basso, che siano al 3, al 4 o al 5%? Per­ché azze­rare il diritto al voto di cen­ti­naia di migliaia di cit­ta­dini senza alcun bene­fi­cio per la gover­na­bi­lità, comun­que assi­cu­rata aliunde? Col­pi­sce che nella Camera dei comuni bri­tan­nica sie­dano par­la­men­tari eletti con poche migliaia di voti, che nes­suno accusa di essere un atten­tato alla sta­bi­lità del sistema o alla governabilità.

Il punto è che con l’Italicum vediamo sovrap­porsi alla gover­na­bi­lità il fine di una ristrut­tu­ra­zione del sistema poli­tico secondo un modello spe­ci­fico. Fine anche espli­ci­tato, con la dichia­ra­zione di guerra ai pic­coli par­titi. Ma la ridu­zione arti­fi­ciosa delle sog­get­ti­vità poli­ti­che non è un obiet­tivo costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto, e dun­que bilan­cia­bile con il diritto fon­da­men­tale di suf­fra­gio. Al con­tra­rio, una norma come l’art. 49 della Costi­tu­zione pro­tegge per tutti la par­te­ci­pa­zione con metodo demo­cra­tico, e dun­que garan­ti­sce libertà di forma.

Allo stesso modo, la lista in tutto bloc­cata non risponde a esi­genze di gover­na­bi­lità, ma al fine di con­sen­tire al lea­der il con­trollo e la fide­liz­za­zione degli eletti. Anche que­sto è stru­mento ridon­dante ed ecces­sivo, nel momento in cui la gover­na­bi­lità è pie­na­mente garan­tita in altro modo. E l’obiettivo per­se­guito non è un bene costi­tu­zio­nal­mente pro­tetto e bilan­cia­bile. Senza dire che una lista bloc­cata solo in parte, per i capi­li­sta o per alcuni par­titi e non altri, intro­dur­rebbe tra gli elet­tori una discri­mi­na­zione priva di qual­si­vo­glia fon­da­mento razionale.

La Costi­tu­zione non vuole un paese sca­la­bile, ma una poli­tica in ogni momento e ad ogni livello con­ten­di­bile. Anche con le cor­re­zioni pro­po­ste l’Italicum si può solo cesti­nare. Nella sen­tenza 1/2014 pro­prio non rien­tra. Del resto, come potrebbe essere diver­sa­mente per un testo nato dall’accordo di lea­der attenti solo alle sorti per­so­nali e ai sondaggi?

Tra l’altro, una via peri­co­losa quando non c’è più la sta­bi­lità sociale e poli­tica assi­stita da orga­niz­za­zioni di massa e corpi inter­medi, che improv­vi­da­mente si è voluto sba­rac­care. Ma rima­niamo fidu­ciosi: il tempo è galan­tuomo. Pec­cato che in poli­tica sia anche il solo.

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