Andrea Pubusa
I casi giudiziari sono spesso interessanti, intriganti perche’ consentono l’espressioni di opinioni diversificate e talora fuori dal coro. Ora è scoppiato il problema della revoca del prof. Fercia dalla difesa del Comitato di vigilanza sulle elezioni regionali. Molti hanno visto in questa decisione del dr. Poddighe, nuovo presidente della Commissione, un atto discutibile, di favore verso il potere politico, impersonato dalla presidente Todde. Altri parlano di vero e proprio complotto. Ma nessuno si è chiesto se la Commissione di garanzia può costituirsi in giudizio a difesa dei suoi atti. A ben vedere, la Commissione non è un ente, non è un soggetto di diritto, è un semplice organo ed è ben noto che gli organi non hanno legittimazione a costituirsi in giudizio, lo possono fare solo gli enti di cui sono parte. Così non è la giunta che può adire in giudizio, ma solo il Comune nella persona del sindaco, o la Regione in persona del suo presidente. Solo in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge, un organo acquista una limitata soggettività giuridica. Nel caso nostro dunque sembra corretta e non complottista la decisione del dr. Poddighe di revocare la nomina di un difensore e di lasciare la Commissione senza difensore. La rappresentanza in giudizio nei ricorso promosso dalla Todde come persona, dovrebbe spettare alla Regione tramite il proprio ufficìo legale o altro difensore del libero foro.
Suscita, poi, qualche perplessità l’annunciata intenzione del Prof. Fercia di costituirsi in giudizio quale componente della Commissione che ha irrogato alla Todde una sanzione al pagamento di 40.000 € per l’asserita violazione dell’obbligo di rendiconto delle spese elettorali. In effetti, il componente di un organo non è legittimato ad agire nei giudizi che rigardano l’ufficio di cui fa parte. Ad esempio, un assessore comunale non è legittimato a costituirsi in un gjudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un atto della giunta, lo farà il Comune nella persona del sindaco, se si ritiene doverosa e utile la difesa dell’atto. Se mi è consentito, a me è capitato di costituirmi parte civile per un ente in un giudizio in cui l’imputato era il presidente dell’ente stesso. Occorre ricordare che l’attività del difensore è regolata da regole di deontologia non solo professionale.
Come si vede, parlare di macchinazione e complotti in questa vicenda è semplicistico.
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