Legge elettorale, Consulta: inammissibili i conflitti su Rosatellum e Italicum

13 Dicembre 2017
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 Red

 La Corte costituzionale si è pronunciata sui quattro ricorsi che contestavano l’iter di approvazione utilizzato per entrambe le leggi con il ricorso al voto di fiducia. Questa modalità di voto - secondo i ricorrenti - avrebbe violato l’art. 72 Cost. che prevede per la legge elettorale il procedimento ordinario di approvazione, e dunque senza fiducie. Queste - comìè noto - limitano la libertà dei parlamentari nell’esprimersi su una materia così delicata e centrale per la democrazia come quella elettorale.  In verità la Corte non ha deciso su questo aspetto, si è limitata a dichiarare inammissibiliti i ricorsi, ritenendo non legittimati a sollevare il conflitto di attribuziobui fra poteri dello Stato i singoli parlamentari. Questi, insomma, uti singuli, come singoli, - secondo i giudici della Consulta - non son qualificabili potere dello Stato in quanto non esprimono al vertice la volontà del corpo elettorale.
Tre dei quattro ricorsi (presentati da parlamentari e senatori M5S contro la Camera di appartenenza) - specifica una nota della Corte - non individuano «in modo chiaro e univoco né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese né l’atto impugnato». Per i giudici, gli atti introduttivi sono caratterizzati da «gravi carenze» che «non mettono la Corte in condizione di deliberare sul merito delle questioni». Da qui la dichiarazione di inammissibilità.


Trattandosi di una non imprevista pronuncia su aspetti pregiudixziali, la decisione di ieri non impedisce la proposizione di altri ricorsi. Come già Besostri aveva annunciato nel suo intervento all’Assemblea nazionale dei Comitati per il NO (ora Comitato nazionale per la democrazia costuituzionale), in settimana verrà depositato un nuovo ricorso anti-Rosatellum per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Nel ricorso contro le Camere - su cui si sta ultimando la raccolta firme - i legali si qualificano come esponenti del corpo elettorale, contestando non solo l’iter di approvazione del Rosatellum con la fiducia, ma anche il merito della legge e gli snodi considerati dai ricorrenti incostituzionali.
Su questi punti l’esponente del Comitato ha espresso più volte il proprio giudizio critico. Come in questa intervista su Repubblica.it del 1 novembre scorso a a

 

 

 

Besostri: Felice Besostri 

 

 

Avvocato Besostri, perché il Rosatellun è incostituzionale?
“È incostituzionale in base alla sentenza della Consulta che affossò il Porcellum. In quella sentenza i giudici fanno un riferimento molto preciso ad una sentenza del Tribunale federale tedesco del 25 luglio 2012 sui mandati aggiuntivi. La nostra Corte, non avendo precedenti di annullamenti di leggi elettorali nazionali, li ha dovuti prendere da un ordinamento omogeneo che non avesse costituzionalizzato il sistema elettorale. Io poi aggiungo che il loro articolo 38 e il nostro 48 delle Costituzioni sono perfettamente sovrapponibili”.

Bene. Ma qui siamo ancora alle fonti…
“Quella sentenza dice che ciascun voto deve contribuire potenzialmente con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi. Quando il legislatore adotta il sistema proporzionale, anche in modo parziale, genera negli elettori la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio negli effetti del voto: ci deve essere una corrispondenza fra i voti in entrata e i seggi in uscita. Nel Rosatellum questo non avviene a causa di due elementi: l’assenza del voto disgiunto e dello scorporo”.

Avvocato, lo scorporo è l’oggetto più misterioso degli ultimi 25 anni di vita politica…
“Nel Rosatellum abbiamo eletti nella parte maggioritaria, collegio uninominale, e eletti nella parte proporzionale. Chi è eletto nel collegio uninominale ottiene sicuramente una percentuale di voti più alta di quella che mediamente a livello nazionale ottiene il suo partito o la sua coalizione. Siccome i suoi voti vanno ad aumentare la parte proporzionale, si altera il rapporto fra voti in entrata e seggi in uscita.

E questa è una furbata che non era prevista nel Mattarellum. In quella legge i voti serviti ad eleggere un parlamentare nella parte uninominale venivano detratti dalla parte proporzionale. E sempre in quella legge c’erano due schede e l’elettore poteva usare il voto disgiunto. Inoltre c’è anche il problema delle candidature multiple e delle liste Corte”.

Anche questo è argomento ostico…
“Le liste sono eccessivamente corte. E anche questa è una furbizia. Si vuol fare credere, e non è vero, che la Consulta si sia pronunciata per le liste corte. Il massimo dei candidati in un collegio plurinominale proporzionale è quattro, anche quando si debbano eleggere otto parlamentari. Nel caso in cui uno sia eletto sia nel proporzionale che nell’uninominale deve optare per l’uninominale. E se lo stesso è stato candidato cinque volte grazie alle candidature multiple previste dal Rosatellum, gli eleggibili nella parte proporzionale scendono da quattro a tre. In casi estremi anche a due.

In conclusione quando non ho un numero sufficiente da eleggere in una circoscrizione devo andare a cercarli in un’altra circoscrizione. E questo, secondo quella sentenza della Corte tedesca fatta propria dalla nostra, vìola il principio che nessun candidato può essere favorito o sfavorito dal comportamento elettorale di cittadini elettori di una circoscrizione diversa da quella in cui è candidato. Così il voto non è uguale fra una circoscrizione e un’altra”.

Avvocato, come spiegarlo agli elettori?
“Lo si può fare spiegando che si vìola anche il principio del voto personale. Con la lista corta io dovrei conoscere il candidato. Ma questo può portare all’apprezzamento o al disprezzo del candidato. Se non posso scegliere all’interno della lista viene meno la mia personalità di voto. Sono costretto a votare dei candidati che non apprezzo. E qui ritorna il problema dell’assenza del voto disgiunto. E quindi si profila l’incostituzionalità. Poi, come sempre il diavolo si annida nei dettagli…”.

Quali dettagli?
“Guardiamo alle norme per l’elezione dei parlamentari del Trentino Altro Adige e del Molise. Nel voto nel Trentino Alto Adige il rapporto fra proporzionale e maggioritario si rovescia a favore della parte maggioritaria con sei deputati contro cinque. E questo non riguarda per nulla gli accordi De Gasperi-Gruber perché quella parte riguardava il Senato”.

Ma pure il Molise è nel mirino?
“Nel Molise due deputati sono eletti nel maggioritario e uno con il metodo proporzionale. Come si possa eleggere un deputato con il metodo proporzionale è da premio Fielis che corrisponde al Nobel per la matematica”.

Mattarella dovrebbe allora non promulgare?
“Dicono che promulga venerdì. Mi sembra un po’ troppo presto e io dico al Presidente che sarebbe meglio riflettere più a fondo. Ma quelle che ho elencato sono questioni di merito sulla legge. Ci sono invece questioni di metodo che sono state già sollevate davanti alla Corte per conflitto di attribuzioni. Per sollevarle, infatti, non serve che la legge sia promulgata, perché il conflitto di attribuzione si crede che sia stato già violato dai voti di fiducia”.

Il 12 dicembre la Consulta dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità di due ricorsi sulle modalità di approvazione dell’Italicum tramite la fiducia. Sono conflitti di attribuzione sollevati da quattro deputati e dai gruppi grillini di Camera e Senato. È evidente che c’è un nesso con il Rosatellum. E infatti i gruppi grillini hanno sollevato lo stesso conflitto di fronte alla Corte anche contro la fiduce sulla legge appena approvata. Ma singoli deputati e gruppi hanno questo potere?
“L’idea del potere del singolo deputato a ricorrere nel caso della violazione dell’organizzazione dello Stato è sostenuta dal giurista tedesco Georg Jellinik nel 1901. Non è dunque un’invenzione dell’avvocato Besostri, ed è stata ripresa nel 1991 dall’attuale giudice costituzionale Nicola Zanon.

Inoltre, due dei tre conflitti di attribuzione sono fatti a nome dei gruppi e la violazione delle regole sulla fiducia nel caso dell’approvazione delle leggi elettorali era presente anche nei ricorsi ai tribunali che portarono alle decisioni della Consulta. La Camera di Consiglio della Corte è segreta e non ci saranno contraddittori. Precedenti interorganici non ce ne sono. Ma la Corte, in maniera indiretta, ha riconosciuto che i gruppi sono organi del Parlamento”.
Fin qui l’intervista. Besostri nell’Assemblea nazionale del Comitato del 3 dicembre aveva trattatto questi temi, sottolineando anche altri aspetti come il fatto che il Rosatellum incentiva l’astensione
“Le preoccupazioni di giuristi sicuramente valenti sull’abuso dei ricorsi sui conflitti di attribuzione non sono fondate” aveva dichiarato Felice Besostri,  “Innanzitutto i conflitti tra organi dello Stato sono rilevanti solo in caso di contrasto con norme della Costituzione di rango superiore ai regolamenti parlamentari. Proprio il filtro dell’ammissibilità consente alla Corte Costituzionale un controllo assoluto sullo strumento”. E spiegava: “Talmente forte da mettere in secondo piano il secondo comma dell’art. 24 Cost. per il quale “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” tanto è che i promotori dei ricorsi sono esclusi dalla Camera di consiglio sull’ammissibilità. Il caso specifico è poi talmente particolare che nella storia costituzionale italiana, prima che la Presidente della Camera Boldrini inflazionasse i voti di fiducia sulla legge elettorale, c’erano solo due precedenti nel 1923 con la legge Acerbo, di stampo fascista ma con lo Statuto Albertino, e nel 1953 con la “legge truffa”. Quest’ultimo voto poi è conosciuto come “il non precedente Paratore”, dal nome del presidente del Senato che lo fece mettere a verbale”.
“La legge Rosato – proseguiva – presenta incostituzionalità gravi che devono essere espunte prima delle votazioni per avere un voto eguale, libero e personale. Ad esempio le norme insufficienti ad assicurare una tendenziale parità di genere
(violazione dell’art. 51 Cost.), i privilegi dell’esenzione della raccolta firme per alcuni partiti e l’aggravio per nuovi soggetti politici. Anche in passato la difesa del Porcellum e dell’Italikum è sempre stata principalmente giocata dai difensori delle leggi incostituzionali su questioni procedurali”.
“Nel merito sapevano, come sanno benissimo che sono leggi incostituzionali, ma il loro obiettivo è votare con il minore
numero possibile di elettori per premiare chi rinuncia a un voto libero e personale, e per di più tenersi i seggi abusivamente
conquistati grazie al voto congiunto e all’assenza di scorporo”.
E concludeva: “A loro non importa il rispetto della Costituzione e della democrazia, mentre come ci insegna il diritto romano “salus rei publicae suprema lex esto”. Con uno scioglimento delle Camere a gennaio non ci sono i tempi tecnici necessari per avere un giudizio incidentale di costituzionalità prima delle elezioni, a maggior ragione prima della presentazione delle liste proporzionali plurinominali e dei candidati uninominali maggioritari”.

 

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