I minori fantasma: la solitudine dell’immigrazione minorile

10 Gennaio 2010
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Giulio Lobina

La presenza di minori stranieri non accompagnati (d’ora in poi MSNA) rappresenta una realtà in crescita costante in Italia. Solo nel 2008 si stimano oltre 7.500 presenze registrate[1]. Possiamo però a buon diritto ipotizzare che, visti i diversi canali d’ingresso tendenzialmente illegali, vi sia un numero decisamente più grande di MSNA. Le organizzazioni criminali che si occupano dello sfruttamento dei minori per la prostituzione o per il lavoro nero o ancora per la tratta di organi non consentono la registrazione delle loro vittime, e dunque questi minori sono come dei “fantasmi”. Ci sono, ma non risultano. E’ impossibile dunque avere dei dati ufficiali del fenomeno. Molti minori stranieri inoltre, all’atto del ritrovamento o dell’identificazione, dichiarano d’avere raggiunto la maggiore età in modo tale da poter essere inseriti più facilmente nel mondo del lavoro, senza sapere che così facendo vengono espulsi dal nostro territorio. Oggi rischiano anche l’incriminazione per il reato di clandestinità[2].
All’interno del fenomeno migratorio il MSNA fa parte di una categoria fortemente a rischio a causa dell’assenza di figure adulte di riferimento, fattore che lo rende particolarmente vulnerabile, equiparandolo alle vittime della tratta, ai rifugiati e ai richiedenti asilo. La minore età di questi piccoli stranieri consente comunque un trattamento protettivo molto più efficace di quello riservato agli immigrati adulti, perché tiene conto dell’interesse supremo del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
E’ una priorità assoluta dello Stato garantire protezione e tutela effettive dei diritti fondamentali di questi minori con l’intervento delle istituzioni, degli enti locali e delle associazioni di volontariato che a vario titolo interagiscono nel processo di accoglienza, onde evitare che questi minori possano rimanere vittime di circuiti criminali o possano diventarlo.
Quali sono le linee guida dell’Accoglienza in Italia del MSNA? Chi è il MSNA e quali norme si applicano per la sua integrazione? Esiste oggi, in Italia, una risposta omogenea e rispettosa dei diritti fondamentali dei MSNA che entrano nel nostro territorio in condizioni di grande solitudine ed estrema vulnerabilità in tutte le tappe in cui si snoda l’accoglienza? Non dobbiamo dimenticare che alcuni giungono da noi attraverso percorsi criminali, altri invece per disperazione. Agli uni e agli altri non deve esser negata la speranza per un presente dignitoso e un futuro decoroso. Cercheremo di dare una risposta a tutti questi quesiti, per inquadrare il fenomeno e per avvicinare gli italiani e i sardi in modo particolare ad una nuova cultura democratica, nel rispetto del pluralismo e della fratellanza tra i popoli. Cos’è la fratellanza se non solidarietà?
L’accoglienza dei MSNA è materia decisamente complessa poiché coesistono molteplici disposizioni di legge, disorganiche e in parte contrastanti tra loro che si aggiungono ad una prassi soggetta piuttosto alle “urgenze”del caso o alla politica del governo di turno, che a linee guida sovranazionali ben definite. Da ultimo i recentissimi casi dei respingimenti in Libia di diversi barconi di immigrati da parte del Governo italiano hanno destato non poche perplessità da parte dell’Europa e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e i richiedenti asilo, che chiedono spiegazioni all’Italia. L’ingresso in Italia del MSNA avviene attraverso diverse modalità, quasi tutte gestite dalla criminalità: traffico di Minori per il lavoro nero, la prostituzione o l’espianto di organi, Sbarchi clandestini via mare, attraversamento del confine nelle celle frigorifero o sotto i Camion. Chi giunge in Italia vuole cambiare vita, nella speranza di poter lavorare e inviare aiuti al proprio villaggio. Quello dei MSNA è un viaggio della speranza.
Il trattamento giuridico del MSNA è posto al confine tra due legislazioni di segno opposto: quella sui minori, improntata su principi di protezione e sostegno tendenzialmente fatte proprie da tutti i Paesi dell’ONU e quella sugli stranieri, nata come legislazione di pubblica sicurezza, improntata a principi di controllo e di difesa, che in questi ultimi anni, dalla Bossi-Fini fino al pacchetto sicurezza approvato dall’attuale Governo di centro-destra, ha trovato notevoli inasprimenti dovuti più che altro alla matrice xenofoba della Lega Nord.
La normativa relativa all’accoglienza dei MSNA si ritrova nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989, nella Convenzione dell’Aja sulla Protezione dei minori del 5 ottobre 1961 e nella Convenzione Europea relativa al rimpatrio dei minori, anch’essa stipulata all’Aja il 28 maggio 1970, nella Convenzione di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti da parte dei minori; nel Codice Civile agli articoli 343 e seguenti, nella legge n. 184/83 sulla tutela, l’affidamento e l’adozione, nel T.U. sull’immigrazione n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02, in modo particolare agli articoli 31-32-33 e dal pacchetto sicurezza 2009, ancora nel regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri D.P.C.M. n. 535/99. Inoltre sono numerose le Direttive del Ministero dell’Interno o della Corte di Giustizia Europea, come numerose sono le sentenze dei TAR, del Consiglio di Stato o dei tribunali civili e penali che non di rado hanno ad oggetto le problematiche concernenti le modalità d’ingresso e di permanenza nelle quali si esplica l’accoglienza dei MSNA.

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