La legge truffa regionale sembra non avere scampo

4 Luglio 2014
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Amsicora

I giudici sono terribili quando pensano di voler prendere tempo. Un cavillo procedurale lo trovano sempre. E non ci son santi. Se decidono un rinvio, c’è poco da fare, rinvio sarà. Ora nel caso della legge truffa regionale, il ricorso promosso da Alberto Rilla all’udienza del 18 giugno era stato rinviato al 12 novembre per l’integrazione delle notifiche ai controinteressati (consiglieri regionali in predicato per essere disarcionati). Col contraddittorio non si scherza. E’ un principio costituzionale e il Consiglio di Stato sanziona con annullamenti con rinvio le sentenze dei Tar disattenti sul punto. Ma nel ricorso Ligas la notifica per pubblici proclami nel BURAS era stata chiesta, autorizzata ed effettuata. E sapete cos’è successo? L’incredibile! Il Buras è stato informatizzato. Via inutili carte, niente più file defatiganti, tutto per via telematica! Provvede la macchina, alla svelta e senza errori! Ma se il programma è fatto da un ingegnere che sa tutto sui computer, ma nulla di procedura? Allora può accadere che qualsiasi atto giudiziaio tu mandi per la pubblicazione venga qualificato come “acquisizione di proprietà”. E sai perché? Perché la maggior parte delle pubblicazioni giudiziarie sul Buras avviene in procedure espropriative, esattamente volte all’acquisizione di proprietà. Ma se il ricorso riguarda la materia elettorale? Il sistema se ne fotte. Lo indica sempre come “acquisizione di proprietà”, anche se la proprietà non c’entra nulla. E così la velocità si trasforma nel raddoppio dei tempi e delle spese!
Forse è per questo che il Tar ha rinviato, per perfezionare una notifica già chiesta correttamente e trasformata maldestramente dal sistema, ignorante, almeno in materia giuridica. Fatto sta che la procedura slitta di quattro mesi e nel frattempo consiglieri abusivi continuano ad esercitare il mandato,  e una giunta non rappresentativa, che esprime il 18% del corpo elettorale sardo e non combina niente perché è priva di radicamento sociale, continua a svolgere le funzioni e a far danni. Certo, è bene sul contraddittorio essere perfettini a scanso di bocciature da parte del Consiglio di Stato e per evitare maggiori perdite di tempo, ma ogni giorno che passa è una pugnalata alla democrazia sarda. 
Però non disperate, gente! Non tutti i contrattempi devono indurre al pessimismo. Anche se l’orientamento dei giudici è insondabile (il giudizio è un mistero, diceva Salvatore Satta), nella decisione di rinvio del Tar forse si può leggere già una promessa, se non una decisione. Il codice del processo amministrativo infatti esonera dall’integrazione del contraddittorio se il giudice ritiene di dover senz’altro dichiarare inammissibile o infondato il ricorso. Se invece dispone l’integrazione vuol dire che ritiene serie le censure mosse dai ricorrenti. Tradotto in lingua italiana, qui i giudici rinviano per non dar scampo alla legge-truffa, per scongiurare che questioni procedurali in appello possano allungare il brodo e lasciare in sella gli usurpatori di via Roma e viale Trento, costituzionalmente parlando.
C’è poi da considerare che la Corte costituzionale è già stata investita dal Tar di Milano del giudizio di legittimità sulla legge regionale lombarda, molto simile alla nostra, e non è escluso che il nostro Tar voglia vedere come butta in quel caso. Ma quel precedente c’è ed è ineludibile.
Tutte congetture naturalmente. Nei prossimi giorni vedremo se esse sono confermate dalla decisione di rinvio di cui per ora si conosce il dispositivo, ma non la motivazione. Comunque sia, il giorno del giudizio per la legge-truffa regionale si avvicina e probabilmente anche quello in cui verrà giustiziata. 

1 commento

  • 1 Alberto Rilla
    4 Luglio 2014 - 08:01

    Noi abbiamo provveduto a pubblicare l’estratto del nostro ricorso nel BURAS uscito ieri, parte III, sotto la voce “altri atti”. Bisogna considerare che per “pubblici proclami” diversi da quelli tradizionali mediante pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ci si muove un po’ in termini pionieristici, ad esempio il TAR del Lazio, per quanto riguarda i concorsi della scuola, attua una particolare modalità di pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e degli atti relativi nel sito web del MIUR.
    Per quanto riguarda la sondabilità delle decisioni dei giudici, dobbiamo tener conto che quando la sostanza di un ricorso consiste nell’esame preliminare di questioni di costituzionalità, il parametro per evitare il rinvio degli atti alla Consulta è proprio la “manifesta infondatezza” (a parte l’inammissibilità o l’irrilevanza) e nel caso di specie coincide con uno dei casi in cui il TAR può evitare di disporre l’integrazione del contraddittorio.
    Che nei nostri casi l’integrazione sia stata disposta, benché tutto sia opinabile e poco perscrutabile, forse può ritenersi una nota di ottimismo.
    Al momento, il TAR ha respinto una questione di costituzionalità relativa alla problematica della rappresentanza territoriale, ma questo non è detto che sia indicativo, perché a mio modesto parere, almeno da quanto si evince dalle motivazioni della sentenza, tale questione non era stata formulata in modo perspicuo, fondandosi interamente su un preteso errore interpretativo della legge da parte dell’Ufficio Centrale Regionale, mentre il difetto “sta nel manico”, ossia per un verso nel modo di calcolo dei quozienti elettorali circoscrizionali, per altro verso dell’eccessivo peso differenziante dei “voti inutili” determinati, circoscrizione per circoscrizione, proprio dall’applicazione delle soglie di sbarramento, tali da alterare il peso numerico e percentuale delle cifre elettorali delle rispettive circoscrizioni provinciali a “parità di voti”.
    Secondo i nostri calcoli, infatti, in caso di redistribuzione dei seggi previa disapplicazione delle soglie di sbarramento in quanto incostituzionali, si determinerebbe un ulteriore vantaggio per le circoscrizioni di Cagliari e di Nuoro, mentre sarebbero pesantemente danneggiate quelle di Oristano e di Carbonia-Iglesias.
    E’ solo uno dei tanti indizi di irragionevolezza di questa legge-porcata fatta coi piedi su molti punti, compreso quello delle ineleggibilità-incompatibilità dei sindaci per evitare le quali nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (in virtù dell’applicazione del TUEL che sembrava essere prevista dall’art. 22, comma 2 della legge elettorale, aggiuntivamente a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto speciale sardo), la casta regionale si è fatta una leggina interpretativa ad hoc, fortemente deprecata anche da alcuni esponenti del centrosinistra (ad esempio Giovanni Dore), con l’effetto di salvare il posto ad almeno 8 sindaci-consiglieri (magari sarà materia utile per qualche ulteriore ricorso, stavolta davanti al competente Tribunale civile).
    Ovviamente questa è accademia, e noi puntiamo alla ripetizione delle elezioni falsate del 16 febbraio, che non a caso hanno visto il record di astensionismo; poi chi ci arriva prima non importa, basta ci si arrivi.
    In bocca al lupo a tutti i difensori della democrazia.

    Risposta

    Caro Alberto,

    l’estratto del vs. ricorso è stato pubblicato sotto la voce “altri atti”, dopo il pasticcio combinato nel ns. ricorso, che abbiamo vivamente contestato. Sull’accaduto abbiamo chiesto e ottenuto formale attestazione per produrla al Tar. Poiché il BURAS non può essere così superficiale e sbadato, non escludo un’azione risarcitoria per quanto accaduto ai nostri danni, senza nostra responsabilità.
    Per il resto concordo totalmente.
    Saluti Andrea Pubusa

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