Appunti per il signor Prefetto

28 Aprile 2012
Nessun commento


Amsicora

Al Prefetto di Cagliari suggeriamo oltre che un ripasso della Costituzione e la comprensione del suo spirito interamente e strutturakmente antifascista, la lettura della c.d. legge Scelba, legge 20 giugno 1952, n. 645 (contenente “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”). Questa legge si occupa dell’apologia del fascismo e delle manifestazioni fasciste, sanzionandole penalmente.
La Legge Scelba all’art. 4 sancisce il reato commesso da chiunque «faccia propaganda per la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista», oppure da chiunque «pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche».
La “riorganizzazione del disciolto partito fascista”, già oggetto della XII disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana, si intende riconosciuta (ai sensi dell’art. 1 della citata legge) «quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista».
La legge prevede sanzioni detentive per i colpevoli del reato di apologia, più severe se il fatto riguarda idee o metodi razzisti o se è commesso con il mezzo della stampa. La pena detentiva è accompagnata dalla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Sulla legge legge 645 sono state a più riprese sollevate questioni di legittimità costituzionale, poiché si è sostenuto che la norma di fatto negherebbe a una opzione ideologica, o meglio ai possibili sostenitori di una formazione politica, i diritti dichiaratamente garantiti dalla Costituzione in termini di libertà associativa e di libertà di manifestazione del pensiero. La questione fu ovviamente oggetto di animatissime polemiche politiche quando sempre più esponenti del Movimento Sociale Italiano di Arturo Michelini e Almirante (noto firmatario di bandi di fucilazione di Salò e padre politico di Fini) venivano politicamente e giudiziariamente accusati di questo reato.
Fu così che nel 1956, la Corte costituzionale, appena costituita, si occupò della questione. La Consulta, presieduta da Enrico De Nicola (ex presidente della Repubblica), quanto  all’art. 4,  si sforzò di meglio definire la fattispecie delittuosa, segnalando che il reato si configura allorquando l’apologia non consista in una mera “difesa elogiativa”, bensì in una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente». Ritenne perciò la Corte di non ravvisare alcuna violazione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della Costituzione, sebbene la motivazione vada dedotta dall’accento posto sul carattere di istigazione dell’apologia e di fatto, come in seguito fu criticamente osservato, si limitò a “glissare” sulla questione di fondo.
La sentenza fu poi richiamata da una successiva sentenza della stessa Consulta (6 dicembre 1958, n. 74), relativa stavolta all’art.5 della legge 645/52 a proposito della definizione di “manifestazione fascista”, che si occupò di esplicitare in motivazione la ratio della norma, politica e difensiva dell’ordinamento democratico repubblicano contro i possibili attentati alla sua integrità.
Ecco cosa si legge nella motivazione di questa decisione. La denominazione di “manifestazioni fasciste” adottata dalla legge del 1952 e l’uso dell’avverbio “pubblicamente” fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell’ambiente in cui é compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.
La ratio della norma non é concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione. Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.
Con questa interpretazione, coerente a quella che la Corte costituzionale ha dato nella ricordata sentenza all’art. 4 della stessa legge, la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell’art. 21, primo comma, della Costituzione”.
Fin qui le sentenze della Corte costituzionale, che - come si vede - sono attente a non precludere la libertà di manifestazione del pensiero anche a chi sostenga opinioni fasciste. Vieta però le “manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione”. Sono cioè vietate le manifestazioni volte anche solo a stimolare adesioni e sostegni a tale ricostituzione.
Ed allora, a parte l’evidente pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica di una manifestazione volta anche solo a commemorare la repubblica dei fucilatori di Salò il giorno in cui si celebra la Liberazione armata proprio da quel regime, tant’è che la Polizia ha chiuso al traffico un tratto di via Sonnino fin dalle 13, presidiandolo dalla mattina. Perché la polizia con equipaggio antisommossa se la manifestazione non recava alcun pericolo alla sicurezza e all’incolumità pubblica? Perché la chiusura al traffico della pubblica via già molto tempo prima della commemorazione prevista per il pomeriggio? In realtà, il fatto stesso che la commemorazione dei morti repubblichini sia stata decisa per il 25 Aprile è un’esaltazione del fascismo e uno stimolo attivo ad ottenere adesioni a restaurarlo. E’ lo stimolo che rileva dal punto di vista penale, non l’idoneità dei mezzi a restaurare il regime fascista. Il che significa che la commemorazione dei morti di Salò non può avvenire pubblicamente con simboli, canti o riti di stampo fascista. Ed il 25 Aprile essa ha di per sé questo carattere, a prescindere dalle modalità di svolgimento. Se poi, come avvenuto in via Sonnino, è accompaganata da saluti, simboli e rituali fascisti essa integra gli estremi dei reati previsti dalla legge Scelba.
Il Prefetto finge di vivere nell’altro mondo e di non capire. Non vede gli striscioni, i saluti e i simboli fascisti e non sente le parole e gli inni di esaltazione di quel regime. Insomma, non capisce, non vede e non sente quanto tutti sanno, vedono e sentono. Non basta già questo a invitarlo a cambiare mestiere? O a chiedere al Ministro di assegnarlo ad altro incarico? E, ovviiamente, non a Cagliari, in altra sede?

0 commenti

  • Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.

Lascia un commento